Onere della prova nel giudizio pensionistico contabile e non contestazione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 280 del 25.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti l’onere della prova è regolato dal principio di cui all’art. 2697 c.c.: chi deduce un fatto a sé favorevole deve provarne l’esistenza. Il ricorrente che lamenti l’errata rideterminazione del trattamento di quiescenza deve quindi allegare elementi fattuali e giuridici idonei a dimostrare il pregiudizio subito e l’errore di calcolo dell’Istituto previdenziale. La generica contestazione del provvedimento, priva di supporto documentale, non integra alcun principio di prova. I fatti non oggetto di specifica contestazione devono essere posti a base della decisione in virtù del generale principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., applicabile al processo contabile quale espressione di principio generale ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c. All’Istituto previdenziale, soggetto preposto all’erogazione del trattamento, va riconosciuta la legittimazione passiva nel giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, in quiescenza dall’1.3.2010, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, lamentando che l’INPS non avrebbe correttamente rideterminato il trattamento pensionistico di privilegio riconosciuto nel 2020. In particolare, l’Istituto non avrebbe tenuto conto dell’intervenuta dipendenza delle infermità da ragioni di servizio, con conseguente erronea quantificazione della misura pensionistica. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della corretta misura del trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’INPS, costituendosi, ha eccepito in via preliminare la nullità del ricorso per assenza di prova e il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato; in subordine, in caso di accoglimento, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati. Il giudizio è stato deciso con la lettura del dispositivo in udienza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il giudice ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. L’Istituto assume infatti una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo che definisce la posizione pensionistica, essendo il soggetto preposto all’erogazione del trattamento.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato infondato. Il ricorrente lamentava l’inadeguata rideterminazione della misura del trattamento di privilegio senza però allegare alcuna documentazione a supporto. In sostanza, non ha provato con elementi fattuali e giuridici che l’INPS avesse effettuato calcoli errati o avesse disatteso quanto stabilito dall’art. 67, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice ha richiamato il principio dell’onus probandi incumbit ei qui dicit: chi allega un fatto a sé favorevole ha il dovere di darne prova. Nel caso concreto tale principio non risulta rispettato, perché il ricorrente non ha introdotto alcun principio di prova in ordine alla sussistenza dell’errata rideterminazione del trattamento di quiescenza. Egli si è limitato a contestare con formule generiche e di stile il provvedimento dell’INPS, senza dimostrare l’effettivo pregiudizio subito.
Diversamente, l’Istituto previdenziale ha puntualmente fornito prova del proprio corretto operato, depositando la documentazione in merito, tra cui il foglio di calcolo della pensione di privilegio. Il ricorrente non ha minimamente contestato le deduzioni avversarie né ha assunto una specifica posizione in merito.
Il giudice ha quindi richiamato il generale principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., che trova ingresso anche nel processo contabile in quanto espressione di principio generale ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c. La mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta di per sé l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e rende inutile provarlo, perché non controverso. Il ricorso, sfornito di giuridico fondamento, è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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