Sei aumenti periodici non spettano al militare in quiescenza dal 1998 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 262 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I sei aumenti periodici di stipendio disciplinati dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 sono attribuiti, all’atto della cessazione dal servizio, esclusivamente a chi cessa dal rapporto dopo l’entrata in vigore della disciplina, fissata al 1° gennaio 1998 dall’art. 8 del medesimo decreto. Al militare collocato in quiescenza anteriormente a tale data la pensione resta definitivamente calcolata secondo la normativa allora vigente, senza applicazione della disciplina sopravvenuta. Nella previgente formulazione del comma 15-bis dell’art. 1 del d.l. n. 379/1987, i sei scatti, ai soli fini pensionistici e dell’indennità di buonuscita, spettano ai sottufficiali divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato e, per i provenienti dagli appuntati, a condizione del compimento di trenta anni di servizio effettivamente prestato. La domanda che investa esclusivamente il profilo pensionistico non radica alcuna questione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti in tema di indennità di buonuscita.
Il Fatto
Un militare dell’Aeronautica, con il grado di maresciallo di seconda classe, era stato collocato in quiescenza il 3 marzo 1997. Ha proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania lamentando che, a quella data, non gli erano stati attribuiti i sei aumenti periodici previsti dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, né ai fini della pensione né ai fini dell’indennità di buonuscita, e ha chiesto il riconoscimento degli aumenti con i relativi arretrati.
Costituitasi, l’INPS ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ascrivendo la stessa al Ministero della Difesa, ha contestato l’applicabilità della norma invocata e ha dedotto il difetto di giurisdizione sulla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, oltre alla prescrizione del credito. Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, anche questi ha concluso per l’infondatezza della domanda, richiamando la previgente disciplina del comma 15-bis dell’art. 1 del d.l. n. 379/1987.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha delimitato l’oggetto del giudizio. Le conclusioni del ricorso risultano tendenti al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione; il riferimento all’indennità di buonuscita appare discendere solo dalla circostanza che la norma invocata è applicabile a entrambi i fini. La domanda va dunque circoscritta al profilo pensionistico, con conseguente infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione riguardo a una pretesa in tema di buonuscita che non può dirsi concretamente proposta.
Nel merito, il comma 1 dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 attribuisce i sei aumenti periodici a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 1° gennaio 1998 ai sensi del successivo art. 8, e all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda. Poiché il collocamento a riposo risaliva al 3 marzo 1997, la pensione era stata definitivamente calcolata secondo la normativa vigente a quella data, senza applicare la disposizione invocata.
La Corte ha poi verificato la posizione del ricorrente alla stregua della disciplina previgente. Dal foglio matricolare emerge che il collocamento in quiescenza era avvenuto per riforma. Trovava quindi applicazione il comma 15-bis dell’art. 1 del d.l. n. 379/1987, il quale, al primo periodo, riconosce ai sottufficiali delle Forze armate, fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, che cessano dal servizio perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato, sei scatti calcolati sull’ultimo stipendio, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il secondo periodo estende il beneficio ai sottufficiali provenienti dagli appuntati cessati per gli stessi motivi, a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato.
Il ricorrente, arruolato nel 1973, al momento del collocamento in quiescenza non aveva raggiunto l’anzianità trentennale richiesta. Inoltre, secondo la tabella A2 richiamata dall’art. 12 del d.lgs. n. 196/1995, il grado di maresciallo di seconda classe corrispondeva a quello di maresciallo ordinario, e non a quello di maresciallo capo, equipollenza che avrebbe richiesto il grado di maresciallo di prima classe. La domanda, pertanto, risulta infondata anche riguardo alla normativa previgente. L’indubbia complessità del caso giustifica la compensazione integrale delle spese fra tutte le parti.
Nota della Redazione
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