Parere negativo sul difetto di motivazione nell’acquisto di partecipazioni societarie sanitarie (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 103 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non soddisfa l’onere di motivazione analitica gravante sull’Amministrazione, ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP, l’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni in una società già costituita che non enunci, all’esito di una specifica attività istruttoria, le ragioni per le quali tale acquisto rappresenti la modalità organizzativa più opportuna per erogare un servizio pubblico. La scelta di partecipare a una società in house implica apprezzamenti di più ampia portata rispetto alla scelta della modalità di erogazione del servizio in gestione diretta, attenendo anche all’acquisto della qualità di socio e alle sue conseguenze patrimoniali. Tali profili devono essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’Amministrazione e confluire nella motivazione dell’atto, con una comparazione effettiva tra le soluzioni gestionali praticabili. Il parametro della necessità della società di cui all’art. 5, comma 1, TUSP costituisce quid pluris rispetto al divieto di cui all’art. 4, comma 1, TUSP, richiedendo la verifica della maggiore idoneità dello strumento societario rispetto all’autoproduzione e all’esternalizzazione.
Il Fatto
Il Direttore Generale di Azienda Sanitaria Zero ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Piemonte la deliberazione n. 227 del 13 giugno 2025, con cui è stata disposta l’adesione, mediante partecipazione minoritaria pari al 2,5% del capitale, alla società consortile AMOS S.C.R.L., società in house partecipata da aziende sanitarie e ospedaliere regionali. L’operazione è finalizzata a valutare l’affidamento diretto alla medesima società dei servizi di gestione logistica e magazzino, archivi documentali e gestione operativa del Call Center Laico Numero Unico Emergenza 112.
L’invio dell’atto alla Corte è imposto dall’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, che attribuisce alla magistratura contabile la verifica dell’adempimento dell’onere di motivazione analitica. La deliberazione è stata trasmessa con espressa previsione del rinvio della propria efficacia all’esito delle valutazioni degli organi di controllo.
La Motivazione della Corte
La Sezione radica preliminarmente la propria competenza sotto il profilo oggettivo e territoriale, trattandosi di acquisto di una quota di partecipazione in società consortile già costituita, deliberato dall’organo amministrativo di un ente del servizio sanitario regionale. Precisato che il controllo ex art. 5 TUSP non attiene alla legittimità dell’affidamento in house dei singoli servizi, la Corte circoscrive il proprio esame alla conformità della motivazione dell’atto di acquisto ai parametri di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 TUSP, secondo le indicazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/2022/QMIG.
Quanto al profilo della necessità della società, la Corte rileva che la delibera dà atto della coerenza dell’oggetto sociale di AMOS rispetto alla mission istituzionale dell’Azienda, ma non dimostra l’infungibilità dello strumento societario. L’atto si esprime in termini di mera opportunità e non svolge alcuna comparazione effettiva tra le soluzioni gestionali praticabili. Le formule sulla maggiore flessibilità gestionale, sulla semplicità del processo decisionale e sulla riduzione dei costi restano affermazioni apodittiche, non supportate da dati. La carenza è aggravata dal fatto che i servizi oggetto dell’operazione costituiscono il core business dell’Azienda e dal fatto che questa, di recente costituzione, non può vantare una sufficiente esperienza gestoria da confrontare con il modello in house.
Sul versante della sostenibilità finanziaria, difetta uno specifico piano finanziario dell’attività imprenditoriale che l’Azienda intende intraprendere. Manca il quadro della società in cui si investe, con l’analisi dell’evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi, e difettano i prospetti del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario, richiesti dalla deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. L’analisi economico-finanziaria è stata richiesta dall’Azienda alla stessa AMOS e trasferita acriticamente nella delibera, configurando una proposta di gestione di singoli servizi anziché una dimostrazione della redditività della società consortile.
Anche la convenienza economica risulta inadeguata: le comparazioni si limitano a raffrontare i costi attuali con quelli stimati da AMOS, senza confrontare le diverse opzioni gestionali. Emblematico il caso degli archivi documentali, per i quali la proposta risulta non competitiva rispetto ai prezzi di mercato. La Corte censura in particolare l’omessa valutazione della gestione diretta in capo all’Azienda.
Quanto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, la motivazione si limita a evocare un presunto favor per il modello in house, senza verifiche sui profili economici e organizzativi della gestione diretta né approfondimento della situazione di mercato. La Sezione ribadisce che l’esistenza di un mercato e la comparabilità delle offerte esclude la validità dell’argomento astratto della garanzia di migliori servizi tramite l’organismo in house. Sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la Corte prende atto delle valutazioni dell’Azienda, limitandosi a verificare che la deliberazione dia atto della compatibilità, e richiama il principio per cui la società in house è species dell’impresa pubblica e non può sottrarsi ai divieti del Trattato.
Per tutte queste ragioni la Sezione esprime parere negativo in merito al soddisfacimento degli oneri di motivazione analitica della deliberazione in esame.
Nota della Redazione
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