Cessazione della materia del contendere e spese per inerzia dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 183 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le conclusioni delle parti, per essere sopravvenute circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, eliminano le ragioni del contendere e fanno venir meno la necessità della pronuncia richiesta. Nel giudizio pensionistico, la riliquidazione del trattamento in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, conformemente ai principi affermati dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, determina il venir meno dell’interesse alla decisione. Nondimeno, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l’inerzia dell’Amministrazione previdenziale, che avrebbe potuto riconoscere la pretesa prima dell’azione giudiziale, ne giustifica la condanna alle spese di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso la Marina Militare, ha proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, lamentando che il trattamento pensionistico ordinario diretto di vecchiaia era stato liquidato con il sistema misto applicando l’aliquota del 38% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile, anziché l’aliquota del 44% di cui al citato art. 54 per il personale militare, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei dalla data del congedo, oltre accessori. L’Istituto si è costituito richiamando i principi delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM e le istruzioni impartite con circolare n. 107/2021, rappresentando di aver già riliquidato la pensione con l’aliquota del 2,44% sulle anzianità maturate al 31.12.1995.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente ricostruito i presupposti della cessazione della materia del contendere, richiamando l’orientamento della Cassazione (Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009). Il venir meno del contrasto tra le rispettive conclusioni delle parti, per effetto di circostanze sopravvenute incidenti sulla posizione sostanziale, elimina le ragioni del contendere e rende non più necessaria la pronuncia del giudice.

Nel caso di specie, l’INPS ha documentato, con il deposito del cedolino di luglio 2025, l’avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’aliquota del 2,44% sulle anzianità contributive maturate entro il 31.12.1995, con pagamento degli arretrati. La pretesa azionata dal ricorrente risulta pertanto integralmente soddisfatta. I presupposti della declaratoria sono quindi sussistenti.

La Corte ha poi affrontato il profilo delle spese. Pur in presenza di una cessazione della materia del contendere, ha applicato il principio della soccombenza virtuale. L’Amministrazione previdenziale è rimasta inerte: avrebbe potuto riconoscere quanto spettante al ricorrente prima della proposizione dell’azione giudiziale, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata, già chiarita dalla giurisprudenza contabile e dalle stesse circolari dell’Istituto.

Tale inerzia giustifica la condanna alle spese, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari in complessivi € 800,00, oltre accessori di legge. La decisione conferma che la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse non esonera l’ente dalla responsabilità per i costi processuali determinati dal proprio ritardo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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