Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2110 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice ordinario, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, unitamente all’accertata mancata esecuzione, anche parziale, del titolo, integra l’inottemperanza dell’amministrazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico si ritengono connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il relativo compenso è assorbito in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi indicate e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme stabilite nel titolo.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il titolo della cui ottemperanza si tratta, rilevando che esso è passato in giudicato e che è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su tale presupposto ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura esecutiva.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che il credito non è contestato né nell’an né nel quantum. Il ricorso è stato pertanto accolto e dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Al Ministero resistente è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere integralmente ai pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Quanto al compenso, il Tribunale ha ritenuto che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, siano comprese in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.