Obbligo di resa del conto giudiziale e improcedibilità del giudizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 125 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale con riguardo ai beni mobili o alle materie per le quali egli non abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. La qualificazione del prospetto come conto del consegnatario non è sufficiente a fondare l’obbligo, che presuppone la sussistenza del rapporto di custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato, restando la pronuncia in rito assorbente del merito.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come conto del consegnatario, relativamente all’esercizio finanziario 2021 e depositato nel settembre 2022. Il prospetto ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile previsto per il conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali.

La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per i quali l’agente abbia il debito di custodia. Su questa premessa si fonda la conclusione della Procura regionale, che ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del conto. La questione arriva così davanti alla Sezione giurisdizionale regionale, chiamata a verificare la configurabilità stessa dell’obbligo di resa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame come prospetto che riproduce il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, destinato al conto della gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane. La forma del prospetto non è però decisiva: ciò che rileva è il rapporto sostanziale cui il conto si riferisce.

La Corte accerta che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. È proprio la mancanza del rapporto di custodia a escludere la configurabilità dell’obbligo.

Su questo punto il Collegio richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando pronunce della stessa Sezione e di altre Sezioni regionali, secondo cui, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Il precedente non è isolato, ma espressione di un indirizzo costante.

Ne consegue che la conclusione della Procura regionale è conforme a tale indirizzo e va condivisa. Il giudizio in epigrafe è pertanto improcedibile. Alla pronuncia in rito segue la restituzione degli atti all’ente locale interessato, mentre nulla è disposto per le spese, proprio in ragione della natura processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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