Danno all’immagine della P.A. per false attestazioni di presenza in servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 72 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che si allontana dal posto di lavoro senza registrare l’uscita sul cartellino marcatempo e senza giustificazione viola i doveri di lealtà e fedeltà propri dello status di pubblico dipendente. Da tale condotta deriva un danno all’immagine della P.A., qualificabile come danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., nella lettura costituzionalmente orientata che ricomprende la lesione dei valori inerenti alla persona. Il pregiudizio è risarcibile anche mediante prova presuntiva, non richiedendo la dimostrazione di spese sostenute per il ripristino dell’immagine. La quantificazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. deve però tener conto dell’effettiva estensione temporale delle condotte illecite.
Il Fatto
La Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dipendente di un’Agenzia forestale regionale, per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 2.959,74, a titolo di dolo. Il pregiudizio sarebbe derivato da plurime false attestazioni di presenza in servizio, accertate mediante riprese video e monitoraggio GPS effettuati dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale.
Le indagini avevano documentato diversi allontanamenti non registrati nel febbraio 2018. Il procedimento penale si era concluso con sentenza del G.I.P. di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova. L’amministrazione aveva comunicato la restituzione di euro 60,00 per le somme stipendiali indebitamente percepite. Il convenuto non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato la regolare costituzione del contraddittorio, dichiarando la contumacia del convenuto ex art. 93 c.g.c., essendo la notificazione dell’atto di citazione avvenuta validamente presso la casella di posta elettronica certificata del domiciliatario.
Nel merito, la Corte ha ritenuto effettivamente intervenuto l’allontanamento illecito dal luogo di lavoro, ma circoscritto a periodi limitati. Ha quindi accertato il danno all’immagine espressamente previsto, per tali fattispecie, dagli artt. 55-quater, comma 3-quater, e 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Tale pregiudizio è inquadrato come danno-evento, ascrivibile alla categoria del danno esistenziale, rilevante ex se nell’ambito della clausola generale dell’art. 2043 cod. civ.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni riunite n. 10/2003/QM e n. 1/2011/QM, nonché l’indirizzo delle Sezioni Unite civili n. 26972/2008, secondo cui il danno non patrimoniale ricomprende ogni lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Sul piano probatorio, è ammesso il ricorso alla prova presuntiva: non occorre dimostrare le spese di ripristino, risultando sufficiente la dimostrazione delle condotte lesive.
Nel caso concreto, la Corte ha ravvisato la lesione dell’immagine nell’allontanamento dai doveri di lealtà e fedeltà, con perdita di credibilità e affidabilità dell’amministrazione verso i cittadini. Ha inoltre valorizzato il clamore mediatico suscitato dalla vicenda, comprovato dai riscontri in atti. Tuttavia, la Sezione ha ritenuto ragionevole ridurre l’importo richiesto in via equitativa, essendo l’evidenza della condotta illecita circoscritta a limitati contesti temporali.
Il danno erariale all’immagine è stato così definitivamente quantificato ex art. 1226 cod. civ. in euro 1.000,00, imputato a condotta dolosa, con interessi legali dalla pubblicazione sino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 2059 c.c. – Danni non patrimoniali