Indebito previdenziale non ripetibile solo se l’affidamento è incolpevole (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 250 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito previdenziale, la restituzione delle somme non dovute può essere esclusa solo quando il percettore versi in una situazione di ignoranza incolpevole circa l’indebita percezione. Il principio della buona fede e dell’affidamento incolpevole presuppone infatti l’assenza di conoscenza effettiva dell’errore, anche solo colposa. Ove risulti documentata la piena cognizione dell’indebito e una specifica interlocuzione con l’amministrazione previdenziale, il legittimo affidamento non è configurabile e la pretesa restitutoria resta esercitabile. Il mero decorso del tempo, contenuto entro limiti ragionevoli e in assenza di ulteriori circostanze, non basta a fondare una legittima aspettativa di stabilizzazione del quantum percepito. La comunicazione dell’indebito interrompe il termine prescrizionale decennale, che ricomincia a decorrere dalla richiesta di restituzione.
Il Fatto
Le ricorrenti, in qualità di figlie ed eredi legittime di una pensionata deceduta, hanno impugnato la richiesta con cui l’INPS aveva chiesto la restituzione di un indebito pensionistico di complessivi euro 2.216,91, comunicata con nota del 17 giugno 2024. A fondamento del ricorso hanno dedotto la buona fede della dante causa e la sua totale estraneità alla genesi dell’indebito.
Hanno inoltre valorizzato l’esiguità della somma mensile percepita in eccedenza, pari a euro 25,27 lordi, l’assenza di specifiche competenze tecniche della pensionata, il lungo decorso temporale in assenza di efficace pretesa restitutoria, tale da consolidare il legittimo affidamento, e, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione decennale del diritto alla ripetizione. L’Istituto, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’origine dell’indebito, riconducendolo al calcolo della perequazione automatica per l’anno 2012, con un effetto moltiplicativo negli anni 2013-2015. Il debito era stato comunicato alla pensionata con nota del 5 novembre 2015, seguita da un’istanza di ricalcolo presentata il 9 marzo 2016 tramite patronato. Un ulteriore indebito, riferito al solo anno 2012, era stato comunicato il 5 ottobre 2016 e risulta integralmente recuperato. L’importo relativo al triennio 2013-2015, invece, non è stato restituito né dalla dante causa né dalle eredi.
Su queste premesse il giudice esclude la configurabilità dell’affidamento meritevole di tutela. La pretesa restitutoria risulta esercitata in coerenza con i principi della giurisprudenza contabile, poiché emerge una conoscenza effettiva, da parte della pensionata, dell’esistenza delle somme non dovute. Il principio della buona fede presuppone una situazione soggettiva di ignoranza circa l’indebita percezione, condizione che nel caso concreto non ricorre, essendo documentata una piena cognizione dell’indebito e una specifica interlocuzione con l’amministrazione.
Il mero decorso del tempo tra erogazione e richiesta di ripetizione non assume rilievo contrario, trattandosi di un intervallo contenuto entro limiti ragionevoli e comunque non sufficiente, in assenza di ulteriori circostanze, a fondare una legittima aspettativa di stabilizzazione. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/2012, che ha ribadito la piena vigenza delle norme sul recupero dei pagamenti non dovuti, chiarendo che il decorso dei termini per l’adozione del provvedimento definitivo non comporta di per sé l’irripetibilità, salvo che risulti in concreto il consolidamento di un legittimo affidamento. Tale affidamento va accertato caso per caso, alla luce di elementi specifici: il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della rettifica e il momento in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza degli elementi per la liquidazione definitiva.
Anche ipotizzando un’estensione analogica di tali principi, l’indebito è stato comunicato entro un termine ragionevole rispetto al periodo di riferimento, circostanza che esclude un’inerzia significativa dell’amministrazione. Respinta, infine, l’eccezione di prescrizione: alla data del 5 novembre 2015 non era ancora decorso il termine decennale per i pagamenti del triennio 2013-2015, e da quella comunicazione ha preso avvio un nuovo termine, non spirato alla data della successiva richiesta rivolta alle eredi. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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