Annullata la delibera Arera sul reintegro costi delle unità isolate (TAR Lombardia n. 1320 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento su istanza di reintegrazione dei costi di generazione degli impianti essenziali per la sicurezza della rete elettrica, il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. n. 241/1990 costituisce segmento autonomo rispetto alla fase istruttoria di richiesta di chiarimenti. L’omesso preavviso determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza che l’amministrazione possa dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con conseguente inapplicabilità della sanatoria ex art. 21-octies l. n. 241/1990. È parimenti illegittima la delibera che si limiti a constatare l’incremento dei costi fissi operativi rispetto agli anni pregressi e a ridurre il corrispettivo riconosciuto, senza esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento integrale: tali ragioni non possono essere integrate dalla motivazione postuma depositata in giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce alcune unità di produzione collocate su reti elettriche non interconnesse con il sistema nazionale, qualificate come impianti essenziali per la sicurezza degli ambiti territoriali serviti. Per l’anno 2013 la società ha trasmesso all’Autorità di regolazione la richiesta di reintegrazione dei costi di generazione, quantificati in oltre sedici milioni di euro, con apposita relazione tecnica.
Dopo una richiesta di chiarimenti e il riscontro della società, l’Autorità ha adottato la deliberazione 9 marzo 2021 n. 95/2021/EEL, riconoscendo per alcune delle unità isolate un importo di costi fissi operativi inferiore a quello richiesto, pari a poco meno di cinque milioni di euro. La società ha impugnato la delibera e l’allegato, deducendo sei motivi, tra cui la violazione del preavviso di diniego e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio del dispacciamento nelle reti non interconnesse. La deliberazione ARG/elt/89/09 individua le modalità del pubblico servizio e rinvia agli artt. 63, 64 e 65 della deliberazione n. 111/06 per gli impianti ammessi alla reintegrazione. L’art. 63.13 demanda all’Autorità la determinazione annuale del corrispettivo, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti e i ricavi conseguiti; l’art. 65.13 individua le voci dei costi fissi, i cui criteri di valutazione, ex art. 65.20, sono quelli del bilancio di esercizio.
Richiamato il quadro, il Collegio ritiene fondati e assorbenti i primi due motivi. Quanto al primo, l’Autorità aveva sostenuto che il contraddittorio non sarebbe mancato, stante il ricco scambio di comunicazioni intercorso. La tesi è respinta: la richiesta di informazioni si colloca nella fase istruttoria, mentre il preavviso ex art. 10-bis appartiene alla fase pre-decisoria, che anticipa le specifiche ragioni del diniego e sollecita le osservazioni su di esse. Nel caso concreto la ricorrente non è stata informata con il dovuto preavviso.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il preavviso ha anticipato l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, per consentire una difesa mirata. Quanto alle conseguenze, dopo la novella dell’art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, l’omesso preavviso determina l’annullamento del provvedimento discrezionale, senza possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto non sarebbe stato diverso, con inapplicabilità dell’art. 21-octies.
Parimenti fondato è il secondo motivo. La delibera si limita ad affermare che i costi fissi operativi unitari delle unità considerate hanno subito un incremento tale da risultare solo parzialmente ammissibili, e a riconoscere un importo inferiore in base a un criterio di confronto, senza esplicitare le ragioni del mancato riconoscimento integrale. Tali ragioni sono state esposte solo nella memoria difensiva, con una motivazione postuma inammissibile.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti della motivazione e le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.