Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sull’importo dovuto (TAR Lombardia n. 2735 del 16.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il diritto di credito azionato trova la sua esatta dimensione nel titolo giudiziale, nelle norme applicabili e negli adempimenti parziali già intervenuti. I conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono perciò definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo il titolo e la legge. Il soddisfacimento parziale della pretesa determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, cod. proc. amm.. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dichiara l’inottemperanza e assegna all’Amministrazione un termine per adempiere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre alle spese legali distratte a favore del difensore antistatario. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 29.1.2024.

Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento dell’importo nominale di euro 2.000,00 mediante accredito sulla Carta Docente, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’Amministrazione ha però corrisposto le sole spese legali liquidate nel provvedimento da ottemperare, come ammesso dalla difesa ricorrente nell’istanza del 9.10.2024 e confermato dalla documentazione depositata. Per questa parte il giudice pronuncia la cessazione della materia del contendere, essendo stata parzialmente soddisfatta la pretesa.

Per la restante parte il ricorso è fondato. Il Tribunale chiarisce che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve soltanto a consentirne il soddisfacimento: la sua esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, in particolare per capitale residuo e interessi, dei quali va verificata la misura e la decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e ss. cod. civ..

Il Collegio accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti eventualmente intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. I conteggi del creditore restano non vincolanti nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ..

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni alla definitiva determinazione dell’importo dovuto e agli atti necessari all’adempimento. L’attività rientrando nei compiti istituzionali, nessun compenso è dovuto al commissario. Le spese del giudizio, non controverso l’inadempimento, sono poste a carico dell’Amministrazione e distratte a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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