Irregolare il conto dell’agente riscossore per giacenze non riversate in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 186 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’agente riscossore che non riversa alla tesoreria dell’ente le somme incassate, violando i termini imposti dal regolamento di contabilità e dall’art. 181, comma 3, T.U.E.L., è irregolare e non consente l’approvazione del conto né il discarico dell’agente, anche quando non si riscontrano ammanchi di gestione. La tardiva parificazione del conto, intervenuta in corso di giudizio, non sana le irregolarità sostanziali già verificate dal Collegio. La mancata redazione della relazione dell’organo di controllo interno, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., è riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto esamina il conto giudiziale n. 64095, reso da un agente riscossore del Comune di Bassano del Grappa per la gestione degli incassi del museo comunale nell’esercizio 2018. Il Magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, aveva chiesto l’iscrizione a ruolo rilevando il difetto di parificazione, il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, il deposito tardivo del conto e una gestione sostanzialmente irregolare.

L’agente contabile si difende invocando l’incremento dell’attività museale, l’organizzazione di più mostre e la gravosità dei compiti amministrativi, oltre alle misure di custodia adottate per le somme. L’amministrazione comunale, dal canto suo, deposita deduzioni difensive rappresentando di aver parificato tardivamente il conto con determinazione dirigenziale del marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della parificazione intervenuta in corso di causa, ma rileva come l’ente fosse già in condizione di provvedervi sin dalla presentazione del rendiconto completo, avendo a disposizione il registro di cassa e la documentazione giustificativa. Il ritardo nell’adempimento non elide quindi le censure.

Quanto alla gestione dei riversamenti, il Collegio richiama l’art. 69, comma 2 del regolamento comunale di contabilità all’epoca vigente e l’art. 181, comma 3, T.U.E.L., che impone versamenti alla tesoreria con cadenza non superiore ai quindici giorni lavorativi. Dalla documentazione emergono giacenze di cassa di fine mese costantemente superiori alla soglia regolamentare, con punte rilevanti nei mesi finali dell’esercizio.

Il Collegio dichiara palese l’inosservanza dei vincoli di riversamento, escludendo ogni rilievo alle giustificazioni sulla gravosità dei compiti e sulle misure di sicurezza, che non incidono sull’obbligo di legge. A tale irregolarità si collega quella del mancato riversamento degli incassi entro la fine dell’anno, con conto che non chiude in pareggio e privo della scrittura di quadratura relativa al versamento tardivo.

Si aggiunge l’accertata tardività nella presentazione del conto, oltre il termine dell’art. 233, comma 1, T.U.E.L. e dell’art. 44, comma 6 del regolamento di contabilità dell’ente. Quanto al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio la riferisce all’amministrazione e non all’agente, richiamando il proprio orientamento (Sez. giur. Veneto, sentenza n. 198/2024) e i contenuti che la relazione dovrebbe assumere (Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).

In conclusione, il Collegio dichiara l’irregolarità della gestione, senza riscontrare allo stato ammanchi, demandando agli organi responsabili dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla è disposto sulle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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