Estinzione del giudizio contabile per mancata notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 84 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile in materia pensionistica l’ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, impartito ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c., deve essere eseguito dalla parte ricorrente nel termine perentorio fissato dal giudice. La mancata prova dell’avvenuta notificazione determina la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica stessa. In tale ipotesi, per espressa previsione dell’art. 155, comma 10, c.g.c., il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111 c.g.c. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza; essa non estingue l’azione, salvi prescrizione o decadenza, e le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto in proprio, senza patrocinio legale, ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia della Corte dei conti. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità di una disposizione di convalida in autotutela, il pieno accoglimento della domanda di pensione con il riconoscimento di due mesi di contributi figurativi per gli anni di lavoro dipendente dal 1971 al 1975, il rimborso di euro 1.393,04 versati per ventidue settimane di contributi volontari non dovuti e il ricalcolo della pensione di vecchiaia dal 01.05.2016 con interessi e rivalutazione.

L’INPS non si è costituita. Nel fascicolo non risultava la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. All’udienza del 16 gennaio 2025 il giudice, rilevata una notifica effettuata solo in data 10 dicembre 2024 e per di più nulla perché non si evinceva quale atto fosse stato portato a conoscenza dell’ente, ha disposto il rinvio e ha concesso al ricorrente termine perentorio fino al 31 gennaio 2025 per la notifica del ricorso unitamente al decreto di rinvio. All’udienza del 27 maggio 2025 il ricorrente è comparso depositando la stampa di una pec inviata all’INPS, senza comprovarne il contenuto.

La Motivazione della Corte

Il giudice muove dall’art. 155, comma 3, c.g.c., secondo cui il decreto di fissazione dell’udienza è notificato all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il successivo art. 155, comma 5-bis, c.g.c. impone di depositare in segreteria le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede l’udienza.

Poiché la notifica risultava nulla, il giudice aveva già attivato il rimedio dell’art. 155, comma 8, c.g.c., fissando il termine perentorio del 31 gennaio 2025 per la notifica del ricorso insieme al decreto di fissazione dell’udienza del 27 maggio 2025. A quest’ultima udienza il ricorrente non ha fornito la prova della notifica dell’atto effettivamente portato a conoscenza dell’INPS.

L’art. 155, comma 10, c.g.c. stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 111 c.g.c. La mancata costituzione della parte convenuta e l’omesso deposito della prova della notificazione, da parte del ricorrente, determinano quindi la mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica.

Il giudice richiama l’orientamento della stessa magistratura contabile, secondo cui, in caso di omesso assolvimento dell’onere di notificazione, la parte convenuta non viene chiamata in giudizio; nella specie, per espressa previsione dell’art. 155, comma 10, c.g.c., trova applicazione l’art. 111 c.g.c., che al comma 4 prevede che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo (nel testo si richiama, sul punto, C. conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 570 dell’8 luglio 2021).

Quanto alle conseguenze, il giudice ricorda che l’estinzione del processo non estingue l’azione (art. 111, comma 5, c.g.c.), salvo che siano intervenute prescrizione o decadenza in relazione a quest’ultima, e che ai sensi dell’art. 111, comma 8, c.g.c. le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con cancellazione della causa dal ruolo e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *