Riscatto laurea: inammissibile il ricorso senza previa diffida all’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 249 del 15.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, il ricorso avverso il silenzio serbato dall’INPS su un’istanza di rideterminazione del contributo di riscatto del diploma di laurea è inammissibile quando il ricorrente non abbia preventivamente notificato all’Istituto una formale diffida ad adottare il provvedimento amministrativo, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. La domanda volta ad applicare all’istituto del riscatto i principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di ricongiunzione costituisce domanda nuova ex art. 207 d.P.R. n. 1092 del 1973, distinta dall’originaria istanza. Il versamento delle rate del contributo e l’autorizzazione al prelievo mensile sul trattamento pensionistico integrano inoltre acquiescenza al provvedimento di determinazione dell’onere, con conseguente difetto di interesse ad agire.

Il Fatto

Una docente a tempo indeterminato agisce personalmente dinanzi alla Corte dei conti per ottenere la disapplicazione dell’atto con cui l’INPS aveva riconosciuto, ai fini del trattamento di quiescenza, gli anni del corso universitario di laurea e quantificato il relativo onere di riscatto. La ricorrente contesta l’applicazione del coefficiente di capitalizzazione riferito alle donne, previsto dalle tabelle allegate al D.M. 19.2.1981, che aveva determinato un contributo superiore a quello applicabile a un collega uomo nella medesima situazione.

Dopo aver presentato nel 2000 l’istanza di riscatto e aver ricevuto il provvedimento nel 2023, la ricorrente ha inoltrato all’Istituto una richiesta di rideterminazione del contributo, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 764 del 1988. Non avendo ottenuto risposta, ha proposto ricorso, chiedendo in via subordinata la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per l’art. 2, comma 4, d.lgs. n. 184 del 1997.

La Motivazione della Corte

Il ricorso viene definito con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c., stante la manifesta inammissibilità emergente dalle stesse allegazioni di parte.

Il primo profilo attiene alla presentazione dell’istanza di rideterminazione all’INPS. La Corte la qualifica come domanda nuova ex art. 207 d.P.R. n. 1092 del 1973, poiché prospetta l’applicazione all’istituto del riscatto di principi affermati dalla Corte costituzionale in relazione al diverso istituto della ricongiunzione. Presentata il 31.10.2023, essa non risulta seguita da alcuna determina dell’Istituto, positiva o negativa.

Da qui il vizio procedurale. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. richiede, a pena di inammissibilità, la notifica all’INPS di una formale diffida ad adottare il provvedimento amministrativo, per legittimare il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Istituto previdenziale. Nel caso di specie tale diffida manca, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il collegio richiama sul punto Cdc, sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253, Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165 e sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480 e 14.4.2025, n. 195.

Un secondo profilo di inammissibilità è eccepito dall’Istituto resistente e accolto dalla Corte. La ricorrente ha prestato acquiescenza al provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata nel 2000 e di determinazione dell’onere di riscatto, versando le prime rate e autorizzando il prelievo mensile in forma rateale sul trattamento di pensione. Tale condotta determina il difetto di interesse ad agire.

La definizione del giudizio avviene su questione pregiudiziale; pertanto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese del giudizio sono compensate. Nulla per le spese della sentenza ex art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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