Cessazione della materia del contendere per riliquidazione della pensione militare (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 133 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso e l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto, in pendenza di giudizio, le pretese del ricorrente. Spetta al giudice valutare quali effetti ricollegare alle allegazioni di fatto delle parti, non essendo necessaria una pronuncia sull’oggetto originario del processo. Il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale rispetto alla pretesa riconosciuta giustifica l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale e la condanna alle spese processuali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex militare dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio nel novembre 2018, è titolare di un trattamento pensionistico erogato secondo il sistema misto previsto dall’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni.

Limitatamente agli anni di servizio utili fino al 31.12.1995, per i quali la pensione è calcolata con il sistema retributivo, il ricorrente ha rivendicato l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che riconosce al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio una pensione pari al 44% della base pensionabile. L’Inps aveva invece applicato la disciplina dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, dettata per il personale civile e meno favorevole, fissando al 35% la percentuale spettante con quindici anni di anzianità. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del 44% con decorrenza dal collocamento in quiescenza, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio l’Inps ha dapprima rappresentato che la procedura di riliquidazione del trattamento di quiescenza era in fase di completamento, ottenendo il rinvio dell’udienza. Successivamente l’istituto ha depositato il cedolino pensionistico comprovante la ricostruzione del trattamento e la liquidazione degli arretrati, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso. La Corte di cassazione, con le pronunce Sezioni Unite n. 1048 del 2000, Sez. I n. 4714 del 2006, Sez. III n. 17312 del 2015 e Sez. V n. 16764 del 2020, ha precisato che spetta esclusivamente al giudice valutare quali effetti ricollegare alle varie allegazioni in fatto delle parti.

Nel caso concreto, l’Inps ha riconosciuto il trattamento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 con pagamento a decorrere dal febbraio 2025, versando nel medesimo mese gli arretrati e gli interessi legali. Tale condotta ha esaurito ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull’oggetto originario del processo.

Quanto alle spese, la Corte ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: il ritardato adeguamento dell’istituto previdenziale rispetto alla pretesa poi riconosciuta integra il presupposto della condanna. L’Inps è stato pertanto condannato al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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