Assenteismo fraudolento: danno all’immagine senza pregiudiziale penale (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 88 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per assenteismo fraudolento, la fattispecie speciale di danno all’immagine prevista dall’art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 costituisce ipotesi distinta e autonoma rispetto alla disciplina generale del danno all’immagine per reato contro la pubblica amministrazione, con la conseguenza che la sua risarcibilità opera indipendentemente da qualsiasi condizione sostanziale o processuale di procedibilità e, in particolare, dalla sentenza penale irrevocabile di condanna. La declaratoria di illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 55-quater, comma 3-quater, d.lgs. n. 165/2001 non ha travolto per caducazione derivata l’art. 55-quinquies, né l’azione di responsabilità erariale per assenteismo. Il danno da interruzione del sinallagma contrattuale, per essere risarcibile, richiede la prova di un pregiudizio ulteriore e diverso dalla retribuzione indebitamente corrisposta per le ore non lavorate, non potendosi configurare una duplicazione risarcitoria.
Il Fatto
A seguito di una segnalazione di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza, la Procura regionale ha citato in giudizio tre dipendenti amministrativi di una struttura sanitaria, contestando loro numerosi episodi di assenteismo accertati mediante videoriprese e rilevazione delle timbrature. I convenuti si sarebbero allontanati dal posto di lavoro senza strisciare il badge in uscita, con assenze non giustificate quantificate in alcune decine di ore complessive.
La Procura ha domandato la condanna al risarcimento di tre voci: il danno patrimoniale diretto (retribuzione corrisposta per le ore non lavorate), il danno da interruzione del sinallagma contrattuale e il danno all’immagine della struttura, quest’ultimo quantificato in via equitativa moltiplicando la retribuzione lorda mensile per sei. I convenuti hanno eccepito la nullità dell’atto di citazione, l’improponibilità della domanda per assenza di giudicato penale, l’interferenza con il giudizio penale e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per violazione degli artt. 86, comma 2, lett. e), e 87 c.g.c., rilevando che l’atto espone in modo analitico fatti, qualità, ragioni di diritto e conclusioni. Quanto alle deduzioni difensive, ha precisato che l’esame delle stesse non richiede una puntuale confutazione di ogni passaggio, essendo sufficiente una valutazione sintetica.
È stata poi respinta l’eccezione di improponibilità della domanda di danno all’immagine per assenza di sentenza penale irrevocabile. La Corte ha ricostruito il quadro normativo, distinguendo la disciplina generale del danno all’immagine da reato contro la pubblica amministrazione dalla fattispecie speciale dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. La pronuncia della Corte costituzionale n. 61/2020, limitata al secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 55-quater, comma 3-quater, non ha determinato la caducazione “a cascata” dell’art. 55-quinquies, che continua a prevedere il risarcimento del danno all’immagine in caso di assenze arbitrarie realizzate con modalità fraudolente.
Anche l’eccezione di “interferenza” con il giudizio penale, per essere la struttura sanitaria costituita parte civile, è stata dichiarata infondata, in ragione dell’autonomia del giudizio contabile rispetto agli altri plessi giurisdizionali. La Corte ha richiamato il principio per cui le due azioni concorrono fino al ristoro integrale del pregiudizio, trovando estinzione con l’unico pagamento.
Sull’eccezione di prescrizione, la Corte ha osservato che, in presenza di condotta idonea a precludere la conoscibilità del danno, quali l’omessa smarcatura del badge in uscita, rileva il momento della conoscenza effettiva; inoltre, la costituzione di parte civile nel giudizio penale ha effetto interruttivo permanente fino alla definizione del processo, non ancora concluso.
Nel merito, il Collegio ha rigettato la domanda di danno da interruzione del sinallagma contrattuale, per difetto di prova di un pregiudizio ulteriore rispetto alla retribuzione indebitamente corrisposta, non potendosi configurare una duplicazione risarcitoria. Ha invece accolto la domanda di danno patrimoniale diretto per le ore di assenza documentate e il danno all’immagine, sussistendo il clamor fori e la condotta fraudolenta. La quantificazione è stata però rideterminata in via equitativa, assumendo quale base il danno patrimoniale diretto e applicando coefficienti differenziati per ciascun convenuto.
Nota della Redazione
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