Deposito tardivo del consuntivo elettorale e accertata regolarità della rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 93 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di controllo delle spese elettorali per le elezioni comunali, il deposito del conto consuntivo oltre il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, non elide la potestà di controllo intestata al Collegio presso la Sezione regionale della Corte dei conti. Il controllo si articola nella verifica del limite massimo di spesa, della conformità e riferibilità temporale delle spese alla campagna elettorale, della regolarità della documentazione e dell’indicazione delle fonti di finanziamento. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo in tal caso assolto con dichiarazione negativa.

Il Fatto

La lista Partito Democratico ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia, tenutesi l’8-9 giugno 2024 con turno di ballottaggio il 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria, ha avviato l’istruttoria richiedendo al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari e acquisendo la documentazione delle formazioni politiche partecipanti.

Il conto consuntivo della lista è pervenuto il 30 agosto 2024, oltre il termine del 29 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024. Il Collegio ha quindi esaminato il consuntivo e la documentazione di spesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, quantificati in 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, mentre quello sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.

Il Collegio afferma che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento, con assolvimento mediante dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e al corretto svolgimento delle operazioni di controllo, dovendo i Collegi riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo.

Dal raffronto tra la nota del Presidente del Consiglio comunale e la documentazione acquisita, il Collegio ha riscontrato il deposito tardivo del consuntivo della lista. Ciò nonostante, ha proceduto all’esame nel merito, verificando il rispetto del limite massimo di spesa, la conformità alla legge delle spese sostenute e la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale, la regolarità della documentazione prodotta e l’indicazione delle fonti di finanziamento.

All’esito del controllo è emerso che la lista ha sostenuto spese per complessivi 5.869,65, relative a produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 515/1993, comprendenti l’importo di 160,00 euro calcolato in misura forfettaria. Le spese hanno trovato integrale copertura in finanziamenti provenienti da mezzi propri del partito. Il Collegio ha pertanto accertato che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e con sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento.

Il Collegio ha quindi accertato la regolarità del conto consuntivo e disposto la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Perugia per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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