Errore scusabile del consegnatario di titoli azionari e revoca del discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 34 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il Presidente della sezione giurisdizionale dispone il discarico del conto nonostante l’avviso contrario del Procuratore regionale, espresso nel termine perentorio di trenta giorni, è provvedimento irrituale perché emesso in difetto dei presupposti di legge. Esso non corrisponde al modello procedimentale tipico delineato dall’art. 146 c.g.c. (proposta di discarico, avviso contrario, iscrizione a ruolo) e, non essendo qualificabile come sentenza, è soggetto a revoca, unico rimedio esperibile nel sistema chiuso delle impugnazioni, che ammette il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione. Nel merito, il consegnatario di titoli azionari che abbia redatto il conto al valore nominale, in adesione alla prassi anteriore al formante giurisprudenziale del 2022 e all’integrazione della circolare sezionale del settembre 2023, versa in errore scusabile: il conto è irregolare, ma il discarico segue senza addebiti di responsabilità.
Il Fatto
L’agente contabile, nella qualità di consegnatario dei titoli azionari di un ente locale, ha reso il conto giudiziale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, depositato il 31/05/2021. Il magistrato relatore ha proposto il discarico; il Procuratore regionale, con avviso del 03/10/2023, ha espresso parere contrario, rilevando che il conto indicava solo le partecipazioni azionarie e non le ulteriori partecipazioni societarie, e che i valori erano esposti al valore nominale anziché al valore del patrimonio netto.
Nonostante l’avviso contrario, il Presidente della sezione ha disposto il discarico. A seguito dell’istanza di fissazione di udienza del Procuratore, i decreti sono stati revocati e i conti iscritti a ruolo, con apertura del giudizio. L’udienza è stata fissata al 19.03.2025. L’agente contabile ha eccepito l’irritualità del secondo decreto presidenziale, equiparandolo a una sentenza passata in giudicato, e in subordine ha chiesto il discarico.
La Motivazione della Corte
La sezione affronta anzitutto l’eccezione preliminare. L’art. 146, commi 2 e 3, c.g.c. prevede che il Presidente, ove non dissenta, trasmetta la relazione al pubblico ministero, che esprime il proprio avviso entro il termine perentorio di trenta giorni; se non è espresso avviso contrario, l’approvazione è data con decreto di discarico. La piana lettura della norma induce il Collegio a ritenere che l’avviso contrario non consenta il discarico.
Nel caso concreto il Procuratore regionale aveva espresso avviso contrario entro il termine, con atto formale poi precisato. Sarebbe stato dunque necessario disporre l’iscrizione a ruolo. Il decreto di discarico emesso in assenza dei presupposti di legge è quindi viziato. Il rimedio ordinario sarebbe il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma il sistema chiuso delineato dal legislatore — ricorso solo per motivi inerenti alla giurisdizione — non consente questa opzione. L’unico strumento è la riconduzione della procedura entro i binari legali, avvenuta con il decreto di iscrizione a ruolo del 27.06.2024.
La tesi difensiva secondo cui il decreto avrebbe natura di sentenza e non sarebbe revocabile non convince: il provvedimento non corrisponde al modello legale tipico. Se vi corrispondesse, il rimedio sarebbe la revocazione, come indicato da Corte dei conti Sez. Basilicata n. 49 del 2023. Qui, invece, si è in presenza di un provvedimento irrituale, per il quale la revoca è coerente. La legge qualifica il discarico come decreto; l’art. 742 c.p.c. e l’art. 177 c.p.c. confortano la revocabilità.
Nel merito, la sezione ritiene inconferente il rilievo sulla incompletezza del conto: spetta all’organizzazione interna dell’ente stabilire le modalità di presentazione. È invece fondato il rilievo sulla modalità di valutazione. Il punto 6.1.3 dell’allegato 4/3 del d.lgs. n. 118 del 2011 impone il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4, cod. civ., come evidenziato anche da ordinanza n. 22 del 2022 della Sezione Piemonte.
Tuttavia il conto è anteriore al formante giurisprudenziale iniziato nel 2022 e all’integrazione della circolare sezionale del settembre 2023. L’applicazione retroattiva del principio integrerebbe un overruling lesivo dell’affidamento, in linea con Cass. Sez. Un. n. 15144 del 2011 e con la giurisprudenza CEDU sulla prevedibilità della regola. L’operato dell’agente, pur irregolare, è connotato da errore scusabile: il discarico segue senza addebiti. Le spese sono compensate per l’assoluta novità della questione, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.. L’istanza di oscuramento è rigettata per assenza di motivi legittimi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2426 c.c. – Criteri di valutazioni
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese
- Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze
- Art. 742 c.p.c. – Revocabilità dei provvedimenti