Rigetto della sospensione cautelare per difetto di periculum in mora (Corte dei Conti Sez. Riunite n. 4 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di impugnazione dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT, l’istanza di sospensione cautelare è subordinata alla concorrente sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Il mero richiamo alle norme di coordinamento e contenimento della spesa pubblica, privo di una concreta quantificazione economica del pregiudizio e di allegazione di specifici elementi di danno, non integra il requisito del danno grave e irreparabile. Le misure di contrazione della spesa, determinando risparmi, non sono idonee di per sé a cagionare un pregiudizio irreparabile al soggetto che ne subisce l’applicazione.

Il Fatto

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 225 del 26 settembre 2023, l’ISTAT ha inserito per la prima volta un consorzio interuniversitario senza fini di lucro nell’elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il consorzio, costituito nel 2004 e trasformato nel 2010, opera nel campo dell’orientamento e dell’accesso agli studi universitari.

Dopo una istanza di accesso agli atti, il consorzio ha impugnato l’iscrizione davanti alla Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, deducendo violazione dei principi sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, nonché erronea applicazione dei criteri del SEC 2010 e del test market-non market. Con separato atto ha proposto istanza di sospensione cautelare, richiamando la normativa di contenimento della spesa pubblica cui sarebbe assoggettato.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni riunite affrontano in via preliminare e assorbente l’istanza cautelare, esaminando separatamente i due presupposti richiesti per la sua concessione. Sul fumus boni juris i motivi addotti dal consorzio potrebbero anche apparire, prima facie, idonei a sostenere una richiesta di riesame dei presupposti dell’inclusione. Il collegio non si spinge oltre questa valutazione sommaria, riservando ogni ulteriore statuizione alla decisione definitiva.

È sul periculum in mora che l’istanza cade. Il consorzio richiama l’applicazione della normativa sul coordinamento e il contenimento della spesa pubblica e le conseguenti misure di adeguamento, ma non offre alcuna apprezzabile quantificazione economica del pregiudizio né produce elementi convincenti circa l’effettiva insorgenza di un danno.

La Corte enuncia al riguardo un principio di portata generale: le norme sul contenimento della spesa pubblica, determinando risparmi, ben difficilmente possono di per sé stesse determinare danni concreti. Il ragionamento è lineare. L’assoggettamento a vincoli di spesa comprime la libertà di allocazione delle risorse, ma non incide in termini di perdita patrimoniale; semmai produce un contenimento dei costi.

Per integrare il requisito cautelare occorrerebbero ulteriori e specifici elementi, suscettibili di configurare un concreto danno grave e irreparabile. Tali elementi di pregiudizio non risultano allegati a supporto della richiesta. La prospettazione resta su un piano astratto e generalizzato, insufficiente a fondare la tutela interinale.

L’istanza è pertanto rigettata per assenza del periculum in mora. Le Sezioni riunite riservano alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e in ordine alle spese. La pronuncia resta confinata alla fase cautelare e non anticipa alcuna valutazione sulla fondatezza dell’impugnazione dell’iscrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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