Trattamento sanzionatorio e diniego delle attenuanti generiche: insindacabile il giudizio del merito (Cass. pen. Sez. VII n. 4952 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La graduazione della pena, compresi gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti e la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. L’onere argomentativo è assolto con un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in sede di legittimità solo in presenza di una motivazione affetta da evidenti illogicità. Non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 09/05/2024, lamentando due censure: la contestazione della misura del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché il ricorrente assume che il giudice di merito non abbia adeguatamente motivato le proprie scelte in ordine alla pena e al diniego delle attenuanti invocate.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il primo motivo manifestamente infondato. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per la fissazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

Nella specie, l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il giudice di merito ha quindi esercitato la propria discrezionalità entro i limiti consentiti.

Anche il secondo motivo è giudicato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti: è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. A supporto vengono citati molteplici precedenti: Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269.

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto che la realizzazione di una condotta analoga a quella per cui si procede a soli due anni di distanza porti a escludere la riconoscibilità delle invocate circostanze attenuanti generiche. La motivazione risulta esente da evidenti illogicità, come emerge dal richiamo alla pagina 1 della sentenza impugnata.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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