Ottemperanza al giudicato sulla carta docente senza astreinte per crisi finanziaria (TAR Campania n. 1523 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non dimostri l’avvenuto adempimento al giudicato è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con assegnazione di un termine e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. La penalità di mora nei confronti della P.A. non è esclusa in astratto, ma il art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze dedotte dal debitore pubblico neghino la sanzione o ne mitighino l’importo; la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono giustificare la mancata condanna all’astreinte.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, emessa l’11.9.2025 all’esito di un procedimento del 2025. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione dell’importo nominale di € 2.500,00 e al pagamento delle spese di lite.

La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e non è stata eseguita. Notificato e depositato il ricorso in ottemperanza, l’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ricevibilità del ricorso, depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e la sua ammissibilità, essendo decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Le statuizioni del titolo, correttamente notificate e passate in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento: il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in tema di onere della prova dell’adempimento e le Sezioni Unite n. 13533 del 2001. Ne è derivata la dichiarazione dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Tribunale ha nominato Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall’apposita richiesta della parte ricorrente, con oneri a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ricorda che il Consiglio di Stato, Ad. plen. n. 15/2014, pur escludendo preclusioni astratte di ammissibilità, ha valorizzato la specialità del debitore pubblico e la clausola delle “altre ragioni ostative”. Applicando tale indirizzo, il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna all’astreinte. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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