Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Campania n. 2093 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’amministrazione al riconoscimento della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta la perdurante inerzia dell’ente e ordina l’adempimento entro un termine congruo. Il ricorso è fondato quando risultino dimostrati il passaggio in giudicato del titolo, la notifica dello stesso e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Alla mancata prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione consegue la nomina del commissario ad acta, con previsione che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non integrano causa legittima di impedimento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta docente per l’importo nominale di € 500,00, per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La parte ha dedotto la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine di legge di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione. Ha quindi chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare i presupposti del rito di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria dell’ufficio giudiziario, e che, eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione: l’amministrazione non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento della carta elettronica del docente per l’anno scolastico e per l’importo indicati. L’onere di dimostrare l’adempimento grava sull’ente intimato e, nel caso, non è stato assolto.

Accertato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato all’amministrazione di procedere all’attivazione della carta in favore della ricorrente entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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