Condono edilizio: opere non dichiarate nella domanda restano escluse dalla sanatoria (TAR Sicilia n. 3387 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994 ha un contenuto vincolato e deve essere presentata, con la documentazione prescritta, entro il termine di decadenza. Le opere edilizie non menzionate nell’istanza e non risultanti dalla documentazione allegata entro quel termine non possono essere oggetto di condono. L’omessa indicazione di un piano dell’edificio integra un’omissione dichiarativa, non un errore materiale rettificabile, quando la domanda sia inequivoca e non sorretta da allegati da cui emerga la divergenza. Il conseguente rigetto parziale dell’istanza costituisce provvedimento vincolato, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né rende utile l’apporto partecipativo dell’interessato.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un fabbricato ricadente in zona del Parco dell’Etna. In occasione di una compravendita la dante causa aveva dichiarato di aver presentato domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 31 legge n. 47/1985 per opere realizzate in difformità dal progetto assentito. Successivamente l’interessato ha presentato istanza ai sensi dell’art. 39 legge n. 724/1994 (c.d. secondo condono) per opere di ampliamento e sopraelevazione, indicando però nella domanda il solo piano terra.

Dopo una lunga vicenda procedimentale, l’Ente Parco ha rilasciato il nulla-osta alla sanatoria limitatamente al piano terra, subordinandone la validità alla rimozione del primo piano. Il Comune, con la determinazione impugnata, ha accolto l’istanza nei termini di superficie e livello indicati nella domanda e ha respinto la richiesta quanto al primo piano. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento di entrambi i provvedimenti, deducendo l’errore materiale nella compilazione dell’istanza, l’inadeguatezza dell’istruttoria e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le Amministrazioni non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il ricorso e muove dall’esame del contenuto della domanda di sanatoria. Nella casella relativa alla dimensione e consistenza dell’oggetto del condono l’interessato ha indicato un solo piano terra, un piano fuori terra e una superficie utile di ampliamento limitata. Sotto la voce dei documenti allegati lo spazio è rimasto vuoto. Per il Tribunale non è dunque provato che la documentazione fotografica rappresentativa delle due elevazioni fosse stata unita all’istanza.

La norma applicabile — l’art. 39, comma 4, legge n. 724/1994 — imponeva la presentazione della domanda entro un termine di decadenza e prescriveva l’allegazione della documentazione fotografica e degli ulteriori elaborati. Ne deriva che non possono considerarsi oggetto della domanda le opere in essa non menzionate né risultanti dagli allegati presentati insieme all’istanza. Gli elaborati grafici, la relazione tecnico-descrittiva e il certificato di idoneità statica sono stati trasmessi solo con nota del 31 agosto 2007, ben oltre il termine utile.

Il Tribunale esclude la configurabilità di un mero errore materiale. La domanda era inequivoca quanto alle opere da regolarizzare e non risultava originariamente corredata da documentazione idonea a evidenziare l’incongruenza. Il richiamo al precedente Cons. Stato, Sez. II, 14 febbraio 2024, n. 1474 è giudicato non pertinente: quel precedente ammette la rettifica solo in presenza di una pluralità di elementi precisi e concordanti riconoscibili dall’Amministrazione, evenienza qui esclusa.

Da ciò deriva la legittimità del nulla-osta dell’Ente Parco e della determinazione comunale, adottati in coerenza con l’incongruenza tra la domanda e l’effettiva consistenza dell’immobile. Il rigetto parziale dell’istanza assume carattere di provvedimento vincolato: non era perciò necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, né alcun apporto partecipativo avrebbe potuto incidere su omissioni dichiarative soggette a termine decadenziale. Il ricorso è respinto e nulla è statuito sulle spese, per la mancata costituzione delle Amministrazioni intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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