Sei scatti stipendiali ai Carabinieri anche in caso di congedo a domanda (TAR Campania n. 1991 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, spetta a tutto il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, Arma dei Carabinieri inclusa, anche in caso di collocamento in congedo a domanda. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non è termine di decadenza, ma semplice onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Il beneficio va riconosciuto a chi possiede il duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Non è ravvisabile alcun contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., poiché l’estensione risponde alla logica di omogeneizzazione del trattamento di fine servizio nel comparto sicurezza.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda il 1° luglio 2021, dopo aver maturato 42 anni di servizio e superato il cinquantacinquesimo anno di età. Titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata con il sistema misto, ha visto escludere dal calcolo del trattamento di fine servizio i sei scatti stipendiali previsti dalla normativa richiamata.

Dopo una diffida trasmessa senza esito all’I.N.P.S., il ricorrente ha adito il TAR Campania chiedendo l’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS e la condanna dell’Ente previdenziale alla rideterminazione, con interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affermato la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Sul merito, il TAR ha aderito all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare la pronuncia della Sez. II n. 4844 del 2023, secondo cui il beneficio spetta agli appartenenti alle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile sia militare, compresi i Carabinieri, anche in caso di congedo a domanda.

Il Collegio ha respinto l’eccezione di decadenza opposta dall’Ente previdenziale. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non è termine di decadenza, ma onere finalizzato a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Sul punto il TAR richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 8598 del 2024 e n. 2984 del 2023.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., il TAR ha ritenuto la questione non fondata. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al duplice requisito anagrafico e contributivo, espressione di discrezionalità legislativa, e l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio persegue lo scopo di evitare disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza.

Accertata la sussistenza dei requisiti, il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto all’applicazione dei sei scatti al TFS liquidato e alla determinazione della differenza residua, oltre interessi legali. È stata invece negata la rivalutazione monetaria, in applicazione dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, che esclude il cumulo con gli interessi sulle prestazioni previdenziali. Le spese sono state poste a carico dell’I.N.P.S., liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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