Diniego di parere paesaggistico postumo annullato per motivazione apparente (TAR Sicilia n. 3039 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza in materia di compatibilità paesaggistica, anche postuma, costituisce espressione di valutazione tecnico-discrezionale ampia, ma resta soggetto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. Il diniego non può fondarsi su valutazioni apodittiche e stereotipate, né su una motivazione solo apparente. Quando il rigetto dell’istanza dipende dalla mancata produzione di un documento qualificato come fondamentale, l’Amministrazione deve chiarire le ragioni per cui il difetto di quella produzione abbia reso impossibile la valutazione paesaggistica. Deve inoltre dare conto dei motivi per cui non ritenga sufficiente il parere già reso dall’autorità competente sul distinto vincolo idrogeologico. In difetto, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione e va annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile per il quale aveva presentato istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985, ha impugnato il provvedimento con cui la Soprintendenza ha negato il parere di compatibilità paesaggistica. Il diniego si fonda sulla ritenuta improcedibilità dell’istanza per mancata produzione della documentazione richiesta, considerata fondamentale per completare l’istruttoria; l’Autorità ha contestualmente invitato il Comune ad applicare le sanzioni ripristinatorie.

La ricorrente aveva ottenuto nel 2019 il parere positivo dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia sull’istanza di condono. La Soprintendenza, rilevato che nelle cartografie aggiornate del P.A.I. l’intervento ricadeva in area classificata come Sito di Attenzione, ha chiesto l’attestazione del Comune sulla compatibilità dell’opera con il livello di pericolosità esistente. La richiesta di attestazione, formalizzata dalla ricorrente al Comune nel maggio 2024, è rimasta priva di riscontro. Il ricorso è affidato a due motivi: violazione del riparto di competenze e difetto di motivazione e istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il parere paesaggistico, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica ampia, non è sottratto all’obbligo di motivazione. Richiamando la giurisprudenza di Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1903/2020 e n. 2858/2021, il Tribunale afferma che il diniego deve indicare le ragioni della determinazione e non può risolversi in valutazioni apodittiche. Il sindacato di legittimità è ammesso quando la motivazione sia solo apparente, come nel caso in cui non siano specificate le effettive ragioni di contrasto dell’intervento con i valori paesaggistici, oppure, come nella specie, quelle che hanno reso impossibile compiere tale valutazione (viene citata TAR Marche, Sez. II, n. 240/2024).

L’obbligo motivazionale è qualificato come presidio dei valori di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa e del diritto di difesa, tutelati dagli artt. 97 e 24 Cost., tanto più quando il provvedimento incide su una pretesa volta a ottenere un bene della vita.

Su questa base il Collegio accoglie il secondo motivo. La Soprintendenza ha respinto l’istanza per la mancanza di un documento qualificato come fondamentale, senza esplicitare perché tale difetto costituisse ostacolo irrimediabile al rilascio del parere. Il vizio è aggravato dal fatto che l’attestazione richiesta atteneva a un vincolo autonomo e diverso da quello paesaggistico, peraltro di competenza di altra Autorità regionale.

La motivazione è lacunosa anche in ordine alle ragioni per cui non è stato ritenuto sufficiente il parere dell’Autorità di Bacino del 2019, in presenza della deduzione, non contestata, secondo cui il regime vincolistico dell’area non sarebbe mutato con l’aggiornamento del P.A.I. L’Amministrazione avrebbe dovuto chiarire l’indispensabilità dell’attestazione comunale ai fini del parere paesaggistico e l’inidoneità del parere già acquisito. In difetto, la motivazione è meramente apparente e lede il diritto di difesa della ricorrente, che pure si era attivata presso il Comune.

I provvedimenti sono quindi annullati per difetto di motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le restanti censure non sono scrutinate ai sensi dell’art. 34, secondo comma, cod. proc. amm., poiché prive di riscontro nella stringata motivazione degli atti impugnati. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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