Muro di contenimento in SCIA: necessario il permesso di costruire (TAR Campania n. 1874 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA è utilizzabile solo per le attività riconducibili alle fattispecie astratte per cui il legislatore ne ammette il ricorso. Quando la segnalazione è impiegata per un intervento edilizio che per caratteristiche e tipologia esige il permesso di costruire, essa è in radice improduttiva di effetti: non opera il relativo regime giuridico e non si determina alcun consolidamento della posizione del segnalante. Ne segue che l’amministrazione non è vincolata ai termini di decadenza previsti per il controllo sulla SCIA né deve esercitare un potere di autotutela: deve invece svolgere, su sollecitazione del terzo proprietario limitrofo, una specifica istruttoria sulla natura delle opere. Il muro di contenimento che eleva un nuovo dislivello e trasforma durevolmente l’area costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La carenza di tale verifica integra eccesso di potere per difetto d’istruttoria.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario, dal 2019, di un fondo confinante con quello della controinteressata, che nel 2018 aveva presentato una SCIA per realizzare un muro di contenimento in cemento armato, un terrapieno retrostante e una strada. Dopo circa cinque anni il ricorrente ha diffidato il Comune a emettere provvedimenti repressivi, sostenendo l’abusività delle opere, l’assenza di autorizzazione sismica e lo sconfinamento di una porzione sul proprio fondo.
Il Comune non avendo riscontrato, il ricorrente ha ottenuto una sentenza che ne ha accertato l’obbligo di provvedere, a prescindere dall’esito. In seguito a verifica istruttoria l’ente ha rilevato la carenza di autorizzazione sismica, poi sanata, e ha concluso per la conformità dell’opera alla SCIA con la nota impugnata. Il ricorrente ha allora dedotto la nullità per elusione del giudicato e l’abusività delle opere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto al difetto d’interesse, la posizione di vicinitas e il pregiudizio asserito sul fondo sostengono la legittimazione del proprietario limitrofo. Il difetto di giurisdizione sullo sconfinamento resta assorbito dall’accoglimento, poiché le valutazioni sulle misure delle opere e sui diritti dei terzi andranno svolte in sede di permesso di costruire. La tardività è del pari infondata alla luce delle ragioni di accoglimento.
La censura di nullità per elusione del giudicato non è accolta nel merito: la precedente pronuncia aveva condannato il Comune a concludere la verifica, e l’ente ha effettivamente riaffermato la legittimità del titolo con la nota impugnata. Oggetto di scrutinio è piuttosto la qualità dell’istruttoria a monte.
Il secondo motivo è fondato. Il ricorrente, nella posizione del terzo, ha sollecitato l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia. La disciplina applicabile è l’art. 19, legge n. 241/1990, che fa salve le disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni del d.P.R. n. 380/2001. Affinché la SCIA produca gli effetti tipizzati, le attività avviate devono essere riconducibili alle fattispecie astratte che ne ammettono l’uso.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il potere di annullamento di una SCIA illegittima non è soggetto ai termini dell’art. 21-nonies quando l’intervento richiede il permesso di costruire, e secondo cui la SCIA fuori dal proprio ambito applicativo non produce effetti, né si consolida la posizione del segnalante. La tutela dell’affidamento opera solo quando il privato abbia agito in conformità a una segnalazione legittima.
Nel caso concreto, per caratteristiche e tipologia, la realizzazione del muro di contenimento e della sottostante strada necessitava del permesso di costruire, trattandosi di nuova costruzione. Il Comune avrebbe dovuto svolgere una specifica istruttoria per accertare se le opere eseguite a mezzo SCIA richiedessero quel titolo. Il provvedimento è quindi illegittimo per eccesso di potere per difetto d’istruttoria e va annullato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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