Bonifica siti contaminati, responsabilità del gestore e competenza ARPAE (TAR Emilia-Romagna n. 771 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di bonifica dei siti contaminati, la responsabilità per la contaminazione storica va individuata in capo al soggetto che ha gestito il sito in modo sostanzialmente esclusivo, NON rilevando i successivi mutamenti nella titolarità delle quote sociali. La culpa in vigilando del proprietario presuppone che la res sia nel suo pieno ed esclusivo godimento e non può fondarsi su un impegno in concreto inesigibile. La contestazione della competenza dell’Agenzia regionale e dell’illegittimità della convenzione che le attribuisce le funzioni in materia deve essere dedotta con il ricorso principale avverso il primo provvedimento che richiama tale titolo, a pena di tardività. Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale è garantito dalla possibilità di depositare memorie e documenti, non richiedendo la partecipazione fisica del privato alla conferenza di servizi.
Il Fatto
La società ricorrente, già titolare di un impianto chimico in un sito del forlivese, ha impugnato la determinazione con cui ARPAE ha accertato la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell’inquinamento delle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee, diffidandola dall’esecuzione di attività non autorizzate. Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione alle note con cui l’Agenzia ha prescritto misure di sicurezza di emergenza, ha confermato la declaratoria di responsabilità e ha impartito ulteriori richieste.
La ricorrente ha dedotto il difetto di convocazione alla conferenza di servizi, l’erronea individuazione del responsabile nel dante causa e nei proprietari, la necessità di estendere agli stessi gli obblighi di bonifica in via parziaria, la sussistenza di una culpa in vigilando in relazione alle cisterne interrate, la contraddittorietà e l’insufficienza motivazionale delle prescrizioni, l’esiguità del termine assegnato e, da ultimo, l’incompetenza di ARPAE e l’illegittimità della convenzione sottoscritta con Regione e Provincia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che ARPAE ha documentato circostanze sopravvenute: la ricorrente è inattiva e in liquidazione giudiziale, non ha dato seguito alle indagini integrative richieste, i proprietari sono stati informati della facoltà di attivarsi e, constatata l’inerzia, è stato avviato il procedimento ex art. 250 d.lgs. n. 152/2006, con successivo sequestro preventivo del sito. Tali atti non risultano impugnati e aprono profili di sopravvenuta carenza di interesse; nel merito, tuttavia, le censure sono infondate.
Sul versante della competenza, la doglianza è tardiva. La determinazione impugnata in via principale richiama espressamente la convenzione del 02 maggio 2016 e i successivi rinnovi, con i quali le procedure di bonifica sono svolte da ARPAE, che emana la diffida con ordinanza motivata. La contestazione del titolo convenzionale andava quindi proposta già con il ricorso introduttivo. Nel merito, la partecipazione fisica alla conferenza di servizi non è presupposto di legittimità, essendo sufficiente la produzione di note scritte, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 584 del 2024.
Quanto all’individuazione del responsabile, la documentazione dimostra che a gestire il sito in modo sostanzialmente esclusivo, anche in forza di patti contrattuali con i danti causa, è stata la società poi divenuta ricorrente, senza che rilevino i mutamenti di titolarità delle quote. Non emergono elementi sufficienti per affermare la responsabilità dei precedenti gestori o degli attuali proprietari, neppure a titolo di culpa in vigilando: secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2021, che richiama Cons. Stato, sez. V, n. 4504 del 2015, tale responsabilità soggettiva richiede il pieno ed esclusivo godimento della res da parte del proprietario e non può fondarsi su un impegno inesigibile.
Le prescrizioni di messa in sicurezza risultano adeguatamente motivate. Il dubbio sulla pericolosità delle cisterne non rende contraddittoria l’adozione delle misure: esse si giustificano proprio per evitare l’aggravamento del pregiudizio ambientale, mentre il divieto di attività non autorizzate mira a impedire interventi inadeguati. Nemmeno il termine di trenta giorni appare eccessivamente ridotto. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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