Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 47 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudizio di ottemperanza è ammissibile. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al decreto e nomina, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, secondo l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto depositato nel 2020, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme indicate nel titolo. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione, che non dava esecuzione.

Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva discussa in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. La regolarità in rito del ricorso va confermata: il decreto di equa riparazione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Il titolo è quindi idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza.

Quanto ai presupposti, il giudice verifica il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, rimasto inutilmente spirato. Verifica inoltre che il ricorrente abbia inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito e l’ammontare degli importi ancora dovuti.

Accertato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, il ricorso è fondato. Il TAR sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme ivi indicate — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni e previa verifica dell’effettivo assolvimento degli obblighi di comunicazione. Nessun compenso è dovuto al commissario, per il principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015. Segue la condanna alle spese del Ministero, liquidate come da dispositivo, con rimborso delle spese successive al decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario; il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *