Ottemperanza alla sentenza sul diritto alla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 1108 del 13.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente con contratto a tempo determinato il diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, l’amministrazione scolastica è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia attivando lo strumento nel valore annuo di € 500,00. Il diritto va inteso secondo il sistema proprio della carta e nei limiti dell’anno scolastico accertato con il giudicato, non essendo configurabile un automatico diritto alle somme pretese per ogni anno di servizio. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inottemperanza, ordina l’esecuzione nel termine fissato e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, il Commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha agito davanti al TAR Campania per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Salerno, sez. lav., n. 1370 del 19 giugno 2024, con cui era stato accertato il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, di importo nominale pari a € 500,00.
A fronte dell’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha chiesto di ordinare l’esecuzione della sentenza e di nominare un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi, mentre perdura l’inadempimento dell’amministrazione, non essendo la carta elettronica ancora attribuita nel fissato importo di € 500,00.
Sul contenuto dell’obbligo, il TAR ha richiamato la pronuncia del giudice del lavoro, che ha riconosciuto il diritto all’attribuzione della carta docente per l’anno scolastico 2021/2022 secondo il sistema proprio dello strumento e per un valore annuo di € 500,00. Il Collegio ha precisato che il dispositivo indica, per mero errore materiale, l’anno scolastico 2020/2021, mentre la motivazione individua senza ambiguità il 2021/2022.
Con riferimento a una fattispecie omologa, la Sezione ha escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, affermando invece che l’amministrazione deve operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli derivanti dalle statuizioni giurisdizionali. Del resto, la stessa ricorrente aveva chiesto di adottare le misure opportune per dare integrale esecuzione alla sentenza.
L’azione di ottemperanza è stata quindi accolta. Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere all’attivazione della carta entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia, con accredito della somma di € 500,00. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico, con facoltà di delega, senza riconoscimento di rimborsi stante l’incardinamento nell’amministrazione intimata. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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