Ordinanza di demolizione illegittima per autorizzazione edilizia definitiva e travisamento sui gazebo (TAR Abruzzo n. 194 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione è illegittima per travisamento dei fatti quando afferma l’assenza di titoli edilizi senza considerare la SCIA ritualmente presentata e senza distinguere i manufatti assistiti da titolo da quelli privi di esso, rendendo incerta la loro individuazione. Spetta al Comune, che abbia riconosciuto l’avvenuto assentimento dell’immobile, l’onere di provare la natura temporanea del titolo edilizio: in difetto, l’autorizzazione si considera definitiva. È illogico che l’Amministrazione abbia prima finanziato e poi inteso acquisire un immobile che assumeva assentito solo in via temporanea. L’accoglimento delle censure sulle opere travolge, per illegittimità consequenziale, anche la parte del provvedimento che individua l’area da acquisire, poiché questa dipende dalle opere ritenute abusive.
Il Fatto
La società ricorrente, a partecipazione pubblico-privata costituita dal Comune per la gestione di un complesso carsico, aveva realizzato su terreno proprio una struttura in legno ad uso bar e biglietteria, in sostituzione dei locali distrutti dal sisma del 2009 e con il contributo di altro Comune. L’ente aveva approvato il progetto e liquidato le spese di sistemazione.
Alla scadenza della concessione, nel 2018, il Comune non rinnovava e conveniva la società davanti al giudice civile per ottenere il trasferimento dei terreni; la domanda era dichiarata improcedibile. Seguiva l’ordinanza di demolizione che ingiungeva di rimuovere il fabbricato, la biglietteria e cinque gazebo, con acquisizione dell’area di sedime. La società impugnava davanti al TAR, che in sede cautelare sospendeva l’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso nel merito. Sul primo motivo, relativo ai gazebo, esclude che l’omessa comunicazione di avvio del procedimento renda illegittimo il provvedimento, trattandosi di atto vincolato. Rileva invece il travisamento dei fatti: per tre manufatti la società aveva presentato SCIA nel 2015 e il Comune, pur affermando l’assenza di titoli, non ne aveva tenuto alcun conto.
La difesa comunale sulla natura privata della SCIA e sulla sua incompletezza è qualificata come motivazione postuma, non potendo integrare a posteriori le ragioni del provvedimento. Quanto agli altri due gazebo, l’Amministrazione non li aveva distinti né puntualmente individuati, rendendo incerta la loro localizzazione: ulteriore profilo di illegittimità.
Sulla biglietteria, il silenzio del Comune a fronte delle deduzioni della società assume valore significativo. L’ente aveva liquidato la somma per la sistemazione dello stabile ad uso bar e biglietteria: non poteva quindi sostenere che quel manufatto fosse privo di titolo, senza contraddire il proprio operato.
Sulla temporaneità dell’autorizzazione, il Collegio pone a carico del Comune l’onere probatorio di indicare il provvedimento che avrebbe reso precario il titolo. Onere non assolto. I protocolli d’intesa, prevedendo il ritorno della struttura nella piena proprietà comunale al termine della concessione, confermano la definitività dell’assentimento. Le ordinanze emergenziali richiamate negli atti sono le nn. 3753 e 3754 del 2009, non la n. 3771 sulla delocalizzazione temporanea delle attività produttive.
Assorbito ogni altro profilo, la Corte annulla l’ordinanza impugnata, dichiara l’illegittimità consequenziale della parte sull’area da acquisire e condanna il Comune alle spese, liquidate in € 2.500,00. Respinge invece il motivo sull’intento persecutorio, per difetto di censure puntuali.
Nota della Redazione
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