Controllo spese elettorali comunali e limiti di rendicontazione (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 26 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il controllo di legittimità e regolarità sulle spese elettorali delle formazioni politiche è devoluto al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della L. n. 96/2012, con separazione netta dalla verifica dei rendiconti dei singoli candidati, rimessa al Collegio regionale di garanzia elettorale. Il limite massimo di spesa è pari a 1 euro per elettore iscritto nelle liste comunali, e le spese di cui all’art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993 possono essere rendicontate per l’intero importo documentato, se riferibili in via esclusiva alla campagna. Il periodo di riferimento decorre dal decreto di convocazione dei comizi fino al giorno precedente il silenzio elettorale, con possibile estensione a singole spese inequivocabilmente riconducibili alla consultazione. Il termine di quarantacinque giorni per il deposito è ordinatorio quanto agli effetti sanzionatori, restando sanzionabile la sola omissione contestata.

Il Fatto

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato i conti consuntivi delle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni dell’8 e 9 giugno 2024 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Formigine, Comune con oltre 30.000 abitanti. Il Consiglio comunale si è insediato il 26 giugno 2024, con conseguente scadenza del termine di deposito al 10 agosto 2024.

Tredici liste hanno preso parte alla competizione. Di queste, otto non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, attestando la circostanza con apposita dichiarazione. Le restanti hanno presentato rendiconti con spese documentate e indicate fonti di finanziamento. Nei confronti di una lista è stato formulato rilievo istruttorio, superato con il riscontro del rappresentante legale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 13 della L. n. 96/2012 rinvia, per il controllo dei consuntivi delle formazioni politiche, a plurime disposizioni della L. n. 515/1993, dettando regole su limiti di spesa, tipologie ammissibili e pubblicità. Il D.L. n. 91/2014 ha circoscritto la competenza della Corte dei conti ai Comuni sopra 30.000 abitanti, lasciando invariato l’obbligo di rendicontazione per i candidati nei Comuni sopra 15.000 abitanti.

Sul piano applicativo, il Collegio affronta tre questioni. La prima riguarda la qualificazione del termine di quarantacinque giorni per il deposito: richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, si afferma che i consuntivi depositati oltre termine per mero ritardo non sono sanzionabili, salvo formale contestazione dell’omissione. La seconda attiene ai soggetti legittimati a sottoscrivere il rendiconto, individuati in chiunque dichiari un legame funzionale con la lista, stante l’assenza di regole certe sulla nomina del rappresentante.

La terza questione è la più delicata e concerne il computo delle spese a forfait. L’art. 11, comma 2, della L. n. 515/1993 prevede il calcolo in percentuale fissa del 30 per cento dell’ammontare delle spese ammissibili e documentate. Il Collegio ritiene corretta la commisurazione alle spese di cui al comma 1, ma precisa che, nelle elezioni comunali, l’intero importo documentato può essere inserito qualora riferibile in via esclusiva alla campagna e analiticamente giustificato.

Quanto al periodo temporale, il Collegio osserva che l’art. 13 della L. n. 96/2012 non richiama la definizione dell’art. 12, comma 1-bis, della L. n. 515/1993. Adotta pertanto un criterio autonomo: dalla data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi al giorno precedente il silenzio elettorale, con possibile estensione a singole spese inequivocabilmente riferibili alla consultazione. Nel caso di specie il periodo è compreso tra il 12 aprile 2024 e il 6 giugno 2024.

Infine, sulle fonti di finanziamento, il Collegio rileva che il controllo si estende soprattutto ai finanziamenti esterni, in funzione di trasparenza e contrasto alla corruzione nel finanziamento politico, richiamando la Cass. n. 1352 del 1999, secondo cui la dichiarazione di copertura con mezzi propri è sufficiente. Esaminati i rendiconti e superato il rilievo istruttorio, non sono emerse violazioni sanzionabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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