Sequestro preventivo e riesame doglianze sul merito non violano legge (Cass. pen. Sez. II n. 10990 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali, il vizio di violazione di legge per omessa motivazione è configurabile solo quando il giudice del riesame ometta di pronunciarsi su questioni decisive sottoposte dalle parti ed evincibili dagli atti trasmessi o dalle produzioni difensive. Non integra tale vizio la motivazione che, pur sintetica, dia risposta a tutte le deduzioni. Le censure che prospettano valutazioni di fatto alternative e antagoniste a quelle del giudice di merito non sono scrutinabili in cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, quale terzo interessato, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di una somma di denaro e di due orologi, disposto nei confronti del padre per il reato previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. I beni erano stati trovati nella cassaforte dell’abitazione familiare.

Il ricorrente sostiene che denaro e orologi fossero suoi, non del genitore. Il denaro proverrebbe dalla sua attività lavorativa e da prelievi bancari documentati; i due orologi sarebbero stati da lui acquistati, con dichiarazione di vendita e bonifico a supporto. Lamenta che il tribunale abbia valutato la documentazione in modo erroneo e non abbia considerato le sue deduzioni, prospettando una motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale che governa il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi in tema di misure cautelari reali. In questo ambito il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al tribunale del riesame, ricavabili dagli atti a esso trasmessi o dalle produzioni difensive.

I giudici verificano se tale vizio sussista nel caso concreto e lo escludono. Il tribunale ha preso in esame tutte le deduzioni e le allegazioni difensive, ritenendole non idonee a dimostrare che denaro e orologi appartenessero al ricorrente invece che al genitore.

Quanto alla somma di denaro, la Corte richiama le ragioni del riesame: il denaro era custodito in una cassaforte che il genitore, in sede di perquisizione, aveva definito di proprio uso esclusivo; la deduzione sull’abitudine di custodire contanti in casa è stata valutata inverosimile rispetto al contesto storico e ambientale del ricorrente; e non era stato documentalmente comprovato il reddito dallo stesso prodotto.

Quanto agli orologi, i giudici di merito hanno negato valore dimostrativo alle dichiarazioni rese in perquisizione dal genitore, hanno ribadito l’uso esclusivo della cassaforte e hanno ritenuto la dichiarazione di vendita e il bonifico non idonei a provare la proprietà, per la genericità del riferimento all’acquisto. Il tribunale, dunque, ha dato risposta a tutte le deduzioni, così escludendosi l’omessa motivazione.

La Corte affronta poi la seconda ragione di inammissibilità. Le argomentazioni difensive non denunciano un vizio di violazione di legge, ma mirano a prospettare valutazioni di fatto alternative a quelle dei giudici di merito, come tali non scrutinabili in cassazione. Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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