Mutamento del giudice e prova dichiarativa non rinnovata senza richiesta (Cass. pen. Sez. II n. 12389 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di mutamento della composizione del giudice, la riassunzione in dibattimento della prova dichiarativa già assunta dinanzi al giudice diversamente composto è necessaria soltanto se le parti ne abbiano fatto espressa richiesta ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen. In mancanza di tale istanza, ovvero in caso di consenso espresso o implicitamente desumibile dal silenzio serbato, la rinnovazione non è dovuta e il giudice può dare direttamente lettura delle dichiarazioni rese nella precedente istruttoria dibattimentale, che permangono nel fascicolo del dibattimento e restano utilizzabili ai fini della decisione. Il principio di immutabilità del giudice posto dall’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. non impone dunque la ripetizione dell’esame in difetto di una richiesta di parte, né il consenso alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. è necessario quando la ripetizione non abbia avuto luogo proprio per la mancata iniziativa della parte interessata.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Tivoli, confermava il giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di truffa e rideterminava la pena in un anno quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: nullità della sentenza di primo grado per mancata rinnovazione, da parte del giudice di composizione mutata, della testimonianza della persona offesa e per immotivata revoca dell’esame dell’imputato; violazione dell’art. 131 bis cod. pen. per omessa valutazione della particolare tenuità del fatto; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen. e alla sproporzione del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte ricostruisce l’orientamento delle Sezioni Unite sul tema della rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, richiamando Sezioni Unite n. 2 del 15.01.1999 (Iannasso) e la successiva Sezioni Unite n. 1021 del 28.11.2001 (Cremonese). Da tali pronunce emerge che la riassunzione della prova dichiarativa già raccolta è necessaria solo se le parti ne abbiano fatto espressa richiesta; in mancanza, o in caso di consenso espresso o desumibile dal silenzio, la rinnovazione non è dovuta e il giudice può dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese.
Il principio è ribadito dalla più recente Sezioni Unite n. 41736 del 30.05.2019 (Bajrami), secondo cui l’ammissione di qualsiasi prova, compresa la reiterazione dell’esame del dichiarante già escusso dinanzi al giudice diversamente composto, può essere disposta soltanto su richiesta formulata ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen. I verbali delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dinanzi a giudice di composizione successivamente mutata fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento, dove non confluiscono ma permangono, e il consenso alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. non è necessario quando la ripetizione non abbia avuto luogo per difetto della richiesta di rinnovazione della parte che aveva domandato l’ammissione.
Nel caso concreto, l’esame degli atti — consentito quando sia denunciato un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., rispetto al quale la Corte è giudice anche del fatto, secondo Sezioni Unite n. 42792 del 31.10.2001 (Policastro) — dimostra che la difesa non aveva chiesto la rinnovazione della testimonianza della persona offesa né sollevato eccezioni nel prosieguo del dibattimento o nelle conclusioni. Quanto alla revoca dell’esame dell’imputato, essa è stata correttamente disposta per la mancata comparizione dello stesso e l’assenza di legittimi impedimenti, senza violazione del diritto di difesa, poiché l’imputato può chiedere in ogni momento del processo di rendere dichiarazioni (Sez. II n. 23186 del 02.05.2019, Alvarez).
Il secondo e il terzo motivo sono generici, non confrontandosi con la motivazione della Corte di appello, che ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del valore non minimale del bene ricettato e dei numerosi precedenti penali (Sez. VI n. 35195 del 03.05.2022, Grigore) e ha negato l’attenuante dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. in linea con Sez. II n. 29346 del 10.06.2022 (Mazza). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 493 c.p.p. – Richieste di prova
- Art. 511 c.p.p. – Letture consentite
- Art. 525 c.p.p. – Immediatezza della deliberazione
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso