Art. 1842.
Nozione
L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1842.
Nozione
L'apertura di credito bancario e' il contratto col quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Studio Legale Scarlino – P.IVA 05486750754 – Privacy Policy
Assicurazione professionale (RC avvocato): HDI Assicurazioni S.p.A. – Polizza n. 6031401939 – Massimale RCT €350.000,00