Nessuna violazione della via gerarchica se il militare risponde tramite il difensore (TAR Emilia-Romagna n. 1058 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la violazione dei doveri attinenti alla dipendenza gerarchica di cui all’art. 715, comma 2, d.p.r. n. 90/2010, né del senso di responsabilità di cui all’art. 717, comma 1, d.p.r. n. 90/2010, la condotta del militare che riscontri la comunicazione del superiore gerarchico tramite una missiva inviata in prima persona dal proprio avvocato, per conto del militare. Il difensore non può essere ridotto alla figura di un mero nuncius delle determinazioni del cliente, essendo titolare di autonoma scelta della strategia difensiva anche stragiudiziale. Il conferimento di un incarico di tutela e difesa a un professionista non costituisce di per sé violazione delle disposizioni sull’ordinamento militare, poiché il dovere di osservare la via gerarchica opera nell’ambito dei rapporti interni all’organizzazione militare e risulta rispettato quando il militare risponde all’Autorità che lo ha compulsato, senza scavalcarla.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri con qualifica di Appuntato scelto, in servizio presso un Comando regionale, ha ricevuto in data 24 gennaio 2022 la comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare di corpo, finalizzato all’eventuale irrogazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore. Gli era contestata la violazione degli artt. 715, comma 2, e 717, comma 1, d.p.r. n. 90/2010, per aver fatto intervenire, nell’ambito di un rapporto gerarchico, un soggetto terzo estraneo all’Amministrazione militare: il proprio avvocato, che con missiva del 13 settembre 2021 aveva riscontrato una comunicazione del Comando.
All’esito del procedimento, trasferito il fascicolo a seguito del mutamento di sede del militare, in data 24 maggio 2022 è stata comunicata la conclusione con l’irrogazione della sanzione del rimprovero. Il ricorso gerarchico proposto è stato respinto con provvedimento del 5 agosto 2022. Il militare ha quindi impugnato davanti al TAR il provvedimento di rigetto e quello presupposto, deducendo l’avvio tardivo del procedimento, la riferibilità della condotta al legale in piena autonomia di mandato e l’insussistenza della violazione del senso di responsabilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in conformità agli insegnamenti dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, ha ritenuto dirimente il secondo motivo, la cui fondatezza è risultata assorbente rispetto alle altre censure. Il punto di partenza è la funzione delle norme invocate: l’art. 715, comma 2, d.p.r. n. 90/2010 impone al militare di osservare la via gerarchica nelle relazioni di servizio e disciplinari; l’art. 717 definisce il senso di responsabilità come convinzione della necessità di adempiere integralmente ai doveri derivanti dalla condizione militare.
Il TAR ha escluso che la condotta contestata integri tali violazioni. Il mandato conferito al difensore, in primo luogo, non fa venire meno l’autonomia professionale dell’avvocato, il quale, nel decidere la strategia difensiva anche stragiudiziale, non è vincolato alle indicazioni del cliente. Ne consegue che la scelta del difensore di scrivere la missiva in prima persona, anziché prepararne il testo perché il militare la inviasse a proprio nome, non può essere addebitata al militare. L’avvocato, osserva il Collegio, non può essere ridotto alla figura di un mero nuncius delle determinazioni del cliente.
Sotto un secondo profilo, il TAR rileva che il dovere di osservare la via gerarchica opera nell’ambito dei rapporti interni all’organizzazione militare. Nel caso concreto tale dovere è stato rispettato, poiché il difensore ha effettivamente risposto al Comandante che aveva inviato la missiva, richiedendo informazioni e precisazioni. Anche qualificando la missiva come attività di un mero nuncius compulsato dal militare, non è ravvisabile violazione dell’art. 715, comma 2: è stato di fatto il ricorrente a rispondere puntualmente all’Autorità militare, senza in alcun modo scavalcarla.
Parimenti insussistente è la violazione dell’art. 717, comma 1. Il militare non ha omesso di rispondere al Comandante — condotta che avrebbe potuto integrare la contestazione — ma lo ha fatto con una modalità non necessaria, benché non così incidente sui rapporti con il superiore da giustificare la sanzione. Il Collegio riconosce che la scelta di interloquire nella via gerarchica tramite la mediazione di un avvocato possa apparire inopportuna e controindicata per la funzionalità dell’Amministrazione militare, ma esclude che la fattispecie integri gli estremi dell’illecito sanzionabile. Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento degli altri motivi e annullamento dei provvedimenti impugnati; le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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