Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 1790 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ricevibile quando è depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del ricorso all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel giudizio di ottemperanza l’Amministrazione che si costituisca solo formalmente e non dimostri l’avvenuto pagamento non vince la presunzione di perdurante inadempimento, perché l’onere di provare l’adempimento grava sulla parte pubblica debitrice. Accertata l’inosservanza del giudicato, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione e assegna un termine per provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Campania per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con decorrenza dall’anno scolastico 2018/2019, condannando il Ministero, previa emissione della carta, ad accreditarvi la somma di cinquecento euro per anno scolastico e fino alla domanda.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 16.5.2024 ed era passata in giudicato, come da certificato della Cancelleria. Preso atto del perdurante inadempimento della parte pubblica, il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell’obbligo di conformarsi alle statuizioni, la condanna al pagamento delle somme oltre interessi, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato presso la Cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

Il ricorso è altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, con divieto per il creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale termine.

Nel merito il ricorso è fondato. Le statuizioni del titolo, correttamente notificate e passate in giudicato, non hanno ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama il proprio precedente (TAR Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997) e, in tema di onere della prova dell’adempimento, le Sezioni Unite civili n. 13533 del 2001.

La domanda è pertanto accolta e viene dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, affinché, su richiesta del ricorrente corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine e di perdurante inottemperanza, si insedi e provveda entro ulteriori sessanta giorni al pagamento, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, con obbligo di relazione finale al Tribunale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in ottocento euro, oltre accessori, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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