Requisiti psico-fisici per gli operatori dei Vigili del fuoco e proporzionalità dell’esclusione (TAR Lazio n. 2630 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la verifica dei requisiti psico-fisici deve essere parametrata alle mansioni effettivamente riconducibili alla qualifica da ricoprire. È illegittima, per irragionevolezza e sproporzione, l’esclusione del candidato alla qualifica di operatore fondata sul giudizio di non idoneità reso applicando i requisiti previsti dall’art. 1 d.M. n. 166/2019, dettati per il personale che espleta funzioni operative, ove la lex specialis e la legge di autorizzazione richiamino i requisiti dell’art. 2 d.M. n. 166/2019, riferiti ai ruoli tecnico-professionali. La direttiva 2000/78/CE consente di selezionare il personale dei servizi di soccorso in base a specifici requisiti psico-fisici, ma questi devono essere posseduti in funzione delle mansioni operative cui il candidato sarà addetto.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta con decreto dipartimentale per l’assunzione di unità nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento del personale volontario. Superata la prova selettiva, è stata convocata per gli accertamenti di idoneità psico-fisica e attitudinale.

In tale sede è stata giudicata inidonea per “astigmatismo misto” e deficit dell’acutezza visiva naturale, con applicazione dei requisiti dell’art. 1 d.M. n. 166/2019, ed esclusa dalla procedura. La ricorrente ha quindi impugnato il giudizio di non idoneità, il decreto di esclusione e gli atti presupposti, deducendo l’erroneità della misurazione, il contrasto con l’esito di una successiva visita specialistica e, soprattutto, l’illegittimità della sottoposizione ai requisiti previsti per il personale con funzioni operative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso esaminando in via logicamente prioritaria e assorbente il motivo con cui si contesta la legittimità della sottoposizione dei candidati alla verifica dei requisiti psico-fisici richiesti per il personale che svolge funzioni operative. Il principio generale è che la verifica delle condizioni psicofisiche è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento.

Il Tribunale richiama la direttiva 2000/78/CE, il cui considerando n. 18 consente di non assumere persone prive dei requisiti necessari per svolgere l’insieme delle funzioni, ma precisa che tali requisiti devono essere posseduti in funzione delle mansioni operative cui il personale sarà addetto. Vengono citate la sentenza della Corte di Giustizia UE 17 novembre 2022, causa C-304/21 e le pronunce del Cons. St. n. 768 del 2014 e n. 1476 del 2016 sulla peculiarità delle funzioni del personale operativo dei Vigili del fuoco.

Passando alle norme applicabili, il Collegio confronta l’art. 4 d.lgs. n. 217/2005, che descrive le mansioni del ruolo dei vigili del fuoco, con l’art. 70 d.lgs. n. 217/2005, che disciplina le funzioni del personale del ruolo degli operatori. Dal raffronto emerge che le mansioni degli operatori rientrano nell’ordinaria attività d’ufficio, senza peculiarità che giustifichino requisiti di particolare prestanza fisica.

Il Tribunale osserva inoltre che l’art. 12, comma 2, d.l. n. 69/2023, in base al quale è stata indetta la procedura, richiama espressamente i requisiti dell’art. 2 d.M. n. 166/2019 (ruoli tecnico-professionali) e non quelli dell’art. 1 (funzioni operative). Allo stesso modo il bando si limita a richiedere l’idoneità “ai sensi del” d.M. n. 166/2019, senza richiamare l’art. 1.

Ne deriva l’illegittimità dell’esclusione per irragionevolezza e sproporzione, tanto più trattandosi di soggetto rientrante tra i vigili volontari discontinui. Il provvedimento di esclusione è annullato, con definitiva ammissione al prosieguo della procedura e ordine di inserimento in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *