Il diniego di cittadinanza richiede un reddito stabile, non la sola integrazione sociale (TAR Lazio n. 10499 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana costituisce un provvedimento di natura discrezionale, il cui esercizio è demandato alla pubblica amministrazione e si fonda sulla verifica dell’effettivo inserimento dello straniero nella comunità nazionale. Il giudice amministrativo, al cospetto di tale potere, esercita un sindacato limitato alla ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, alla veridicità dei fatti e alla logicità e coerenza della motivazione, senza poter estendere il proprio vaglio al merito della scelta. La disponibilità di un reddito minimo costituisce un presupposto fondamentale per l’accoglimento dell’istanza, la cui mancanza è idonea a giustificare il diniego anche in presenza di una situazione di stabile integrazione sociale. Il requisito reddituale deve sussistere non solo nel triennio precedente la richiesta ma anche nel periodo successivo, fino alla prestazione del giuramento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione fondava il diniego su due ordini di ragioni: la presenza di denunce a carico dell’istante per reati contro il patrimonio e contro l’onore e la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente a sostenere il nucleo familiare, composto da quattro persone, con riferimento alle annualità 2017 e 2018. Il diniego era stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, senza che l’interessata avesse presentato osservazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando preliminarmente i principi consolidati in materia di concessione della cittadinanza. Il Collegio ha ribadito che l’acquisizione dello status civitatis avviene tramite un provvedimento concessorio caratterizzato da un’ampia discrezionalità amministrativa, che si esplica in una valutazione prognostica circa il completo inserimento dell’istante nella comunità nazionale. Tale valutazione riguarda l’assenza di precedenti penali, la disponibilità di un reddito sufficiente e l’adesione ai valori della convivenza civile. I giudici hanno quindi delimitato il perimetro del proprio sindacato, che non può sostituirsi alla valutazione amministrativa ma deve limitarsi al controllo della non manifesta illogicità e irragionevolezza della decisione.
Con specifico riferimento all’assenza di precedenti penali, il Collegio ha riconosciuto che il procedimento relativo alla denuncia per il reato di cui all’art. 628 cod. pen. era stato archiviato, ma ha ritenuto che tale elemento non fosse decisivo. Il provvedimento impugnato trova infatti un autonomo e sufficiente fondamento nella rilevata assenza di un reddito adeguato per gli anni 2017 e 2018. La documentazione acquisita dall’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato un reddito negativo per il coniuge nel 2017 e un reddito di importo minimale nel 2018, del tutto insufficiente rispetto al parametro di € 11.362,05 annui, incrementato di € 516,00 per ogni figlio a carico, fatto proprio dall’Amministrazione.
La sentenza ha precisato che il requisito reddituale non deve essere verificato solo al momento della domanda, ma deve permanere fino al giuramento, conformemente alle previsioni del d.P.R. n. 572/1993. La mancanza di un reddito stabile e sufficiente, pertanto, costituisce una causa autonoma di diniego. Quanto all’integrazione sociale dedotta dalla ricorrente, il TAR ha chiarito che lo stabile inserimento socio-economico rappresenta soltanto il presupposto per la permanenza regolare sul territorio nazionale e non una particolare benemerenza in grado di superare i motivi ostativi riscontrati.
Il Collegio ha infine ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato adeguata e il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione non manifestamente illogico, con conseguente reiezione del ricorso e compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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