Progressione tra aree: valutabile solo l’esperienza nell’area degli assistenti (TAR Lazio n. 1903 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, la lex specialis di concorso può legittimamente attribuire punteggio alla sola esperienza professionale maturata nell’area degli assistenti o nelle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione. Non è irragionevole che venga premiata una professionalità specifica e funzionale al profilo da ricoprire, e non qualsiasi professionalità, per quanto significativa, maturata nella medesima amministrazione. È invece illegittimo il mancato riconoscimento dell’attività svolta in utilizzazione presso l’ufficio scolastico regionale, quando essa sia riconducibile all’esperienza professionale valutabile secondo l’Allegato B al bando e risulti dimostrata, anche alla luce di una sentenza del giudice ordinario intervenuta tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa alla procedura di progressione verticale dall’area degli assistenti all’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili del Ministero dell’istruzione e del merito, bandita con decreto n. 1643 del 13.9.2024 per 151 posti. All’esito della valutazione dei titoli viene collocato al posto n. 176 con un punteggio di 66,05, quindi fuori dai posti disponibili.

Impugna gli atti della procedura lamentando la mancata valutazione di dodici anni di servizio prestato dal 1999 al 2011 come educatore presso un convitto statale. In via subordinata chiede il riconoscimento del servizio svolto in utilizzazione presso l’ufficio scolastico regionale per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. L’amministrazione resiste sostenendo il carattere straordinario della procedura e la non equivalenza del profilo educativo rispetto alle funzioni amministrative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’unico motivo di gravame, articolato in domanda principale e domanda subordinata, e ne respinge la prima. Richiamata la disciplina della progressione tra le aree, il Tribunale osserva che l’art. 18, co. 6, CCNL 2019-2021 configura una procedura di carattere eccezionale, volta a valutare esperienza e professionalità e non la mera anzianità di servizio.

Su questa base il Collegio ritiene persuasiva la tesi dell’amministrazione: il regolamento concorsuale, nell’Allegato B al Decreto n. 1643/2024, attribuisce punteggio solo all’esperienza maturata nell’area degli assistenti o nelle corrispondenti aree del precedente sistema di classificazione del comparto Funzioni Centrali. Restano quindi escluse l’esperienza precedente al 17 febbraio 1999, data di istituzione delle aree, e quella maturata in comparti diversi.

Il servizio da educatore non rientra tra le attività valutabili, né per ragioni formali né per ragioni sostanziali. Il profilo educativo disciplinato dall’art. 127 CCNL Scuola 2006-2009 ha natura psicopedagogica e relazionale, del tutto diversa dalle funzioni amministrativo-contabili richieste. Non sussiste pertanto l’illogicità dedotta dal ricorrente, poiché la lex specialis può non irragionevolmente selezionare una professionalità specifica e funzionale, senza dover premiare ogni professionalità maturata nella stessa amministrazione.

È invece fondata la domanda subordinata. Il ricorrente ha dimostrato lo svolgimento, nei quattro anni indicati, di attività riconducibili all’esperienza professionale presso il Ministero dell’istruzione e del merito, valutabile con il punteggio di 1,6 per anno ai sensi dell’Allegato B al decreto n. 1643 del 13/09/2024. L’amministrazione non ha contestato specificamente tali deduzioni, che risultano dimostrate per tabulas anche alla luce di una sentenza del giudice ordinario intervenuta tra le parti.

Il ricorso è quindi accolto quanto alla domanda subordinata, con obbligo dell’amministrazione di conformarsi ed emendare gli atti successivi, e respinto per il resto. Le spese sono compensate per la reciproca parziale soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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