Sei scatti stipendiali anche oltre il 30 giugno e senza decadenza (TAR Toscana n. 1859 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987 e modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, e dunque all’Arma dei Carabinieri, oltre che alla Polizia di Stato. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei cinque cinque anni di età e dei trentacinque di servizio utile non ha natura decadenziale, non essendo qualificato come tale dal legislatore e risultando strumentale al solo collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il suo superamento non preclude quindi l’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo Aiutante S.U.P.S. Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza a domanda, impugnava il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, nella parte in cui non gli riconosceva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Chiedeva l’annullamento dell’atto e l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione.
L’INPS eccepiva l’infondatezza del gravame, sostenendo che la domanda di collocamento in quiescenza era stata presentata oltre il 30 giugno dell’anno di maturazione dei due requisiti, e in via subordinata l’incumulabilità della rivalutazione con gli interessi. Nel corso del giudizio l’Istituto rendeva noto l’avvio di un procedimento di riesame e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La declaratoria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. postula una sopravvenienza che privi il ricorrente dell’interesse al merito. Nel caso concreto il procedimento di riesame non si era concluso con alcun provvedimento espresso; l’eventuale rimozione in autotutela avrebbe semmai integrato una cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., restando integro l’interesse alla pronuncia.
Nel merito, il Tribunale richiama il proprio consolidato indirizzo (TAR Toscana, sez. I, n. 1531/2026 e n. 648/2026) e la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. II, n. 10836/2023, n. 3906/2023, n. 2824/2023): l’ambito soggettivo dell’art. 6-bis comprende il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri. Il ricorrente vi rientra.
Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude la natura perentoria. La norma non lo qualifica come decadenziale e il comma 3 ne rivela la funzione: consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il rispetto del termine costituisce un onere per l’interessato che voglia ottenere tale risultato, non una condizione di ammissibilità della domanda. Il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche in anni successivi.
Il Tribunale sottolinea inoltre l’assenza di una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta dopo. Solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondarla, poiché le leggi non si dichiarano illegittime per possibili interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne di costituzionali (Corte cost. n. 356/1996). Richiama anche Cons. Stato, sez. III, n. 1231/2019: l’ambiguità non consente conseguenze decadenziali.
Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza rivalutazione monetaria, ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 (Cass. civ., sez. lav., n. 13624/2020). Spese liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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