Esecuzione del giudicato sulla carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 1213 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, deve essere decorso tra la notifica del titolo esecutivo e quella del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza. Accertata l’inerenza del diritto e l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. Con la stessa pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’attivazione della carta in suo favore, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza è stata notificata, con le formalità previste dal codice di procedura civile per valere come titolo esecutivo, presso la sede reale dell’Amministrazione in data 5 marzo 2024. Non essendo stata data esecuzione alla statuizione sull’attivazione della carta, la ricorrente ha adito il TAR Lazio con ricorso notificato il 9 giugno 2025 e depositato il 10 giugno 2025, chiedendo l’ottemperanza limitatamente a tale capo, con esclusione del pagamento delle spese liquidate dal Giudice Ordinario. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso assistito da giuridico fondamento. In via preliminare ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, consistenti nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il termine è previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Sul piano del merito, il Tribunale ha rilevato che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Su tale presupposto ha ordinato all’Amministrazione di provvedervi, attivando in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto dal giudice del lavoro, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione, ovvero dalla notificazione se anteriore.
Il Collegio ha inoltre accolto la richiesta di nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio. Al Commissario, con facoltà di delega, è affidato il compito di provvedere all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Il Tribunale ha precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
La regolamentazione delle spese di lite è stata operata secondo il criterio della soccombenza. Il Ministero è stato condannato alla refusione in favore della ricorrente di € 800,00, oltre accessori di legge se e nella misura in cui siano dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione è stata intesa come comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.
Nota della Redazione
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