Non ammissione alla classe successiva: illegittima senza valutazione del recupero (TAR Abruzzo n. 436 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La non ammissione dell’alunno alla classe successiva nel primo ciclo di istruzione costituisce evenienza eccezionale, giustificata solo ove, all’esito di una valutazione complessiva comprensiva di un periodo eccedente l’anno scolastico, risulti impossibile il recupero delle carenze. Il Consiglio di Classe è gravato di un onere di motivazione rafforzata: deve dare conto delle specifiche strategie attivate per il miglioramento dei livelli di apprendimento e della verifica negativa della capacità di recupero. In presenza di bisogni educativi speciali o disturbi specifici di apprendimento, la ragionevolezza tecnica del giudizio va adattata all’esigenza di inclusione, con predisposizione del PDP anche a fronte di diagnosi tardiva.
Il Fatto
Nell’anno scolastico 2022-2023 un’alunna frequentava la classe prima di una scuola secondaria di primo grado. Allo scrutinio finale il Consiglio di Classe deliberava all’unanimità la non ammissione alla classe successiva, sul presupposto del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in molte discipline e dell’impossibilità di seguire proficuamente il programma successivo.
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano il verbale e gli atti connessi davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza del giudizio. Il Tribunale, in via cautelare, sospendeva gli atti e ammetteva l’alunna con riserva alla classe successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62. L’art. 1 enuncia i principi del miglioramento degli apprendimenti e del successo formativo; l’art. 6 consente la non ammissione solo in casi eccezionali, previo onere di motivazione adeguata e di attivazione di specifiche strategie di recupero. L’art. 11, commi 9 e 10, impone di valutare l’alunno con DSA in coerenza con il PDP.
Il Tribunale rileva la violazione dell’onere di motivazione rafforzata. La regola è l’ammissione; le carenze in una o più discipline non bastano a giustificare il diniego, che richiede una verifica negativa della possibilità di recupero nell’anno successivo, come affermato da Consiglio di Stato, sezione VII, n. 8384 del 2022 e da Consiglio di Stato, sezione VI, n. 5169 del 2018. La valutazione deve estendersi a un periodo eccedente il primo anno scolastico, per garantire l’adattamento del minore al nuovo ciclo.
Il Consiglio di Classe ha omesso di considerare la effettiva capacità di recupero, benché il documento di valutazione registrasse progressi culturali e personali e alcuni miglioramenti. Esso ha ritenuto che il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi precludesse in assoluto la prosecuzione degli studi, in contraddizione con le indicazioni ministeriali.
Il Collegio valorizza poi la documentazione sanitaria, consegnata all’Istituto prima della fine dell’anno, che diagnosticava un disturbo misto degli apprendimenti riconducibile ai BES, con proposte di strumenti compensativi e dispensativi. In tal caso la ragionevolezza tecnica del giudizio va adattata all’inclusione, secondo Consiglio di Stato, sezione II, n. 2775 del 2021. La tardività della diagnosi non giustifica il diniego: in base alle linee guida del d.M. 12 luglio 2011, n. 5669, il PDP andava comunque predisposto e attivato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.
Il ricorso è accolto e il verbale annullato. Poiché nelle more l’alunna, ammessa con riserva, ha conseguito l’ammissione alla classe terza, il Collegio modula l’effetto caducatorio ex nunc, salvando gli effetti favorevoli medio tempore verificatisi, e condanna le Amministrazioni resistenti alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.