Divieto assoluto di libera professione per i medici in formazione specifica (TAR Lazio n. 1063 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto, per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale a tempo pieno, di svolgere qualsiasi attività libero professionale non ha carattere assoluto. La regola dell’esclusività dell’impegno formativo, desumibile dalla Direttiva 93/16/Cee e dall’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006, è temperata dalle numerose eccezioni previste dalla disciplina statale e dalla stessa previsione dei corsi a tempo parziale, per i quali l’art. 12, comma 4, del d.m. 7 marzo 2006 ammette ogni attività lavorativa compatibile con i periodi formativi. Ne deriva l’illegittimità del bando regionale che vieti in modo assoluto l’esercizio della libera professione e commini l’espulsione dal percorso formativo, senza prevedere una verifica in concreto della compatibilità con gli obblighi formativi. Tale verifica non è inesigibile dall’Amministrazione, che deve adottare le misure organizzative necessarie a garantire gli obiettivi formativi.

Il Fatto

La ricorrente, medico abilitato ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2025/28 della Regione Emilia-Romagna, ha impugnato il relativo bando nella parte in cui preclude l’esercizio di attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi. Ha chiesto l’annullamento degli atti di convocazione dei vincitori, dei moduli di iscrizione e, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. n. 368/1999, oltre all’accertamento del diritto a frequentare il corso svolgendo attività libero professionale compatibile.

Si è costituito il solo Ministero della Salute; la Regione Emilia-Romagna non si è costituita. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’esclusività dell’impegno formativo, che trae origine dalla Direttiva 93/16/Cee, ove l’art. 24, par. 1, lett. c) impone lo svolgimento della formazione a tempo pieno. Richiama poi l’art. 25, parr. 1 e 2 della stessa direttiva, che ammette, per casi singoli giustificati, una formazione a tempo ridotto, il cui livello non deve essere compromesso dall’esercizio a titolo privato di un’attività professionale rimunerata.

Sul piano nazionale, la regola è presidiata dall’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006, che vieta ai medici in formazione a tempo pieno attività libero professionali e rapporti convenzionali. Il Tribunale osserva però che tale prescrizione, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 112 del 2023, non ha carattere assoluto: l’art. 19, comma 11, della legge n. 448/2001, l’art. 9 del d.l. n. 135/2018 e l’art. 12, comma 3, del d.l. n. 35/2019 introducono numerose eccezioni al divieto.

Il Collegio, condividendo un’analoga pronuncia del Consiglio di Stato del 2025, ritiene che tali disposizioni, per quantità e importanza, temperino il principio di esclusività, a prescindere dal loro carattere emergenziale. La ratio della disciplina mira a garantire una preparazione uniforme, individuando nella frequenza a tempo pieno una modalità preferenziale, non esclusiva.

Assume rilievo decisivo l’art. 12 del d.m. 7 marzo 2006: il comma 1 autorizza corsi a tempo parziale con livello qualitativo equivalente a quello a tempo pieno; il comma 4 sancisce, per i frequentatori a tempo parziale, la decadenza di ogni preclusione e incompatibilità, purché compatibile con i periodi di formazione. Se la libera professione è ammessa per il corso a tempo parziale, essa non è in astratto incompatibile con il livello qualitativo richiesto al corso a tempo pieno.

Risulta quindi eccessiva e contraria ai principi di ragionevolezza e proporzionalità la scelta del bando di vietare in modo assoluto tale attività e di sanzionarla con l’espulsione dal percorso formativo. Né la verifica in concreto della compatibilità è inesigibile: la ammette lo stesso art. 12, comma 3, del d.m. 7 marzo 2006, spettando all’Amministrazione adottare le misure organizzative necessarie. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *