Obbligo di provvedere di ARERA sull’istanza di attuazione del giudicato (TAR Lombardia n. 3550 del 09.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste l’obbligo di provvedere dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, legge n. 241/1990, sull’istanza con cui il destinatario di un provvedimento annullato in sede giurisdizionale chieda di chiarire i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato formatosi. L’annullamento della delibera da parte del Consiglio di Stato costituisce fatto sopravvenuto che esclude la qualificazione dell’istanza come richiesta di autotutela elusiva del termine decadenziale. L’amministrazione non può sottrarsi al dovere di risposta neppure adducendo l’infondatezza della pretesa, dovendo in tal caso concludere con provvedimento espresso in forma semplificata. È invece inammissibile, per difetto di rito, la domanda di accertamento del contenuto del giudicato e della conseguente pretesa restitutoria, che appartiene al giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, cod. proc. amm..

Il Fatto

La società ricorrente era destinataria della deliberazione con cui l’Autorità di regolazione aveva rideterminato i corrispettivi di sbilanciamento per gli anni 2012, 2013 e 2014, e aveva versato l’importo conseguentemente richiesto. La deliberazione veniva annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5625 del 2021, confermata in sede di revocazione. Sulla base di tale annullamento la società presentava istanza ad ARERA e a Terna per ottenere la restituzione e il riaccredito delle somme versate.

Le intimate non rispondevano. La società proponeva allora ricorso per silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, in via subordinata, la condanna all’adozione di un provvedimento espresso. Chiedeva inoltre l’accertamento negativo del credito vantato da Terna e la condanna alla restituzione. L’Avvocatura dello Stato eccepiva l’inammissibilità per insussistenza dell’obbligo a provvedere e per aggiramento del termine di impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di elusione del termine decadenziale. L’istanza non chiede il riesame in autotutela di un atto non impugnato, ma si fonda su un fatto sopravvenuto: l’annullamento della deliberazione ad opera del giudice amministrativo. Il ricorso non aggira quindi alcun termine, ma sollecita l’esecuzione del giudicato.

Quanto all’obbligo di provvedere, il Tribunale richiama l’art. 2, legge n. 241/1990. La norma impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso e precisa che, ove ravvisino la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le amministrazioni concludono comunque con provvedimento semplificato.

Nel caso concreto l’obbligo deriva dal fatto che la ricorrente era destinataria della deliberazione annullata e si era conformata alle sue disposizioni. Poiché l’intervento giurisdizionale si è effettivamente verificato, sussiste un obbligo di ARERA di provvedere nell’esecuzione del giudicato. L’amministrazione deve dare risposta all’istanza proprio al fine di chiarire i limiti soggettivi e oggettivi del giudicato.

Il Collegio aggiunge che l’infondatezza della pretesa, affermata in giudizio dall’amministrazione, non giustifica il silenzio. L’art. 2 impone di provvedere anche quando l’amministrazione ritenga la domanda manifestamente infondata: la via è il provvedimento espresso, non l’inerzia.

Diversa sorte segue la domanda di restituzione. Il Tribunale rileva che la richiesta mira a ottenere un accertamento del contenuto del giudicato e dei suoi effetti, materia che può formare oggetto del solo giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. La causa della restituzione non è il pagamento, ma il giudicato formatosi sulla sentenza di annullamento: il pagamento è semplice presupposto. La domanda è perciò inammissibile perché proposta con il rito sbagliato. Il ricorso è quindi accolto solo quanto all’obbligo di risposta, con termine di trenta giorni, e per il resto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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