Conto giudiziale del consegnatario di azioni: regolarità e discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 248 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni è agente contabile, tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti, non essendo la sua una mera detenzione materiale ma una gestione con disponibilità giuridica dei titoli. Il giudizio di conto non si estende però agli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o l’esercizio del diritto di opzione: le relative scelte restano estranee al rendiconto. Ne consegue che il conto, redatto con il modello previsto per i consegnatari di azioni, è regolare sul piano formale quando è sottoscritto, vistato e parificato e corredato della documentazione prescritta; nel merito, in assenza di perdite di esercizio e di rilievi dell’istruttore, è ammesso a discarico.
Il Fatto
Il Rettore di un Ateneo, nella veste di agente contabile consegnatario delle azioni, ha reso il conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, concernente la partecipazione detenuta in una società consortile a responsabilità limitata, in liquidazione volontaria dal settembre 2019. Il Magistrato istruttore, con la relazione, ha rimesso il conto all’esame del Collegio, rappresentandone la regolarità e concludendo per l’eventuale inammissibilità, sul presupposto che le quote di partecipazione non rientrino tra i beni in custodia assoggettabili a conto.
Il Pubblico Ministero contabile ha aderito a tale conclusione. Con un primo provvedimento il Collegio ha dichiarato l’ammissibilità del giudizio e ha restituito gli atti all’istruttore per il prosieguo. All’esito della relazione conclusiva, che ha dato atto della regolarità formale e ha chiesto il discarico, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Sulla qualificazione soggettiva la Corte muove dalla giurisprudenza contabile richiamata dall’istruttore, secondo cui assume la veste di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni inerenti ai diritti di azionista. La gestione, e non la mera detenzione, fonda la giurisdizione contabile.
Il Collegio tiene però distinte due sfere. Il conto giudiziale riguarda la consistenza dei beni e la loro conservazione, non le scelte compiute nell’esercizio dei diritti sociali. In questa prospettiva opera il principio per cui l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell’azionista o del titolare di partecipazioni, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio di un diritto di opzione.
La Corte precisa il confine: il mancato esercizio dei diritti dell’azionista pubblico può dar luogo a ipotesi di responsabilità azionabili davanti alla Corte dei conti, ma su iniziativa del Pubblico Ministero contabile, fuori dal perimetro del rendiconto. Il conto, dunque, non è lo strumento per sindacare quelle scelte.
Sul piano formale il conto è regolare: è sottoscritto dall’agente, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica; è corredato dal piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni, dai verbali dei revisori e dagli atti di ratifica e convalida della funzione di agente contabile. La gestione è rappresentata con il modello previsto per i conti dei consegnatari di azioni e riporta la tipologia, la quantità e il valore della partecipazione, invariati tra l’inizio e la fine dell’esercizio.
Nel merito, dall’esame del conto e della documentazione non sono emerse perdite di esercizio. La società aveva rinunciato al finanziamento regionale, l’assemblea dei soci ne aveva deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione volontaria, con rimborso ai soci delle quote versate al netto dei costi e previsione di un fondo spese; la partecipazione era quindi in via di esaurimento. In assenza di rilievi dell’istruttore e di perdite, il conto è ammesso a discarico. Nulla per le spese, non essendosi l’agente avvalso del ministero di un difensore.
Nota della Redazione
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