Consegnatario di beni comunali e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 139 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli Enti locali è obbligato alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un effettivo debito di custodia, identificabile nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il dipendente che ha in uso beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati alle varie articolazioni funzionali dell’Ente, risponde di un mero debito di vigilanza e va qualificato agente amministrativo, non agente contabile. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Un dipendente di un Ente locale ha presentato il conto giudiziale relativo a beni mobili di pertinenza del Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2022. Il conto riguardava esclusivamente beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’Amministrazione e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente.

Il Magistrato istruttore, nella relazione depositata, ha dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua lo spartiacque tra le due figure nella natura della gestione affidata. Il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, è titolare di una gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Solo questa gestione impone la resa del conto giudiziale.

La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017), secondo cui l’obbligo di resa presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.

Il debito di vigilanza, non soggetto all’obbligo di resa, si configura invece in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso, nonché della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.

Nel caso concreto il Collegio rileva che il conto non consente di individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia: i beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, e dagli atti non emerge una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, ma una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune. Non sussiste quindi l’obbligo del consegnatario di rendere il conto, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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