Stagionalità e divieto di opere stabili nell’interesse alla decisione (TAR Calabria n. 1095 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio che autorizzi manufatti destinati alla sola stagione estiva, con divieto assoluto di opere stabili e obbligo di rimozione al termine della stagione, impone al titolare lo smontaggio periodico sin dalla sua origine. Tale obbligo non è differito al completamento dell’opera né al termine generale di ultimazione dei lavori, poiché la stagionalità è elemento costitutivo del titolo e non una modalità accessoria di esso. La natura precaria del manufatto non si accerta con criterio strutturale, ma funzionale, avuto riguardo all’uso realmente temporaneo cui l’opera è destinata. Le caratteristiche costruttive, il mancato smontaggio al termine della stagione e la pretesa di differire l’obbligo costituiscono indizi convergenti della natura stabile dell’opera, esclusa dal permesso.

Il Fatto

Il titolare di un permesso di costruire rilasciava case mobili e arredi turistico-ricreativi su un’area demaniale per la sola stagione estiva, con divieto assoluto di opere stabili. Il ricorrente, subentrato nel titolo dopo l’acquisto del terreno, realizzava due manufatti in legno, uno ultimato e uno in fase di costruzione.

A seguito di sopralluogo congiunto dei Carabinieri Forestali e del personale comunale, l’ente ordinava la demolizione dei manufatti, ritenuti difformi dal titolo. Il privato impugnava l’ordinanza davanti al TAR Calabria, deducendo il difetto di motivazione, la legittimità delle opere e l’assenza di proporzionalità della sanzione. Il Tribunale, in sede cautelare, ne sospendeva l’efficacia sino alla fine della stagione, quando i manufatti avrebbero dovuto essere rimossi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio, re melius perpensa, ha confermato la sussistenza dell’interesse alla decisione. Il ricorrente sosteneva di non essere tenuto allo smontaggio sino al 2029, invocando il termine triennale del permesso di costruire, prorogato dalla disciplina emergenziale richiamata nel ricorso.

La tesi è stata respinta. Se il titolo edilizio delinea in via definitiva un assetto per cui i manufatti vanno rimossi al termine di ogni stagione, sarebbe illogico ritenerlo inefficace sino al completamento dell’opera o per tutto il periodo di ultimazione dei lavori. La stagionalità caratterizza il titolo sin dalla sua origine e l’obbligo di rimozione grava sul titolare ab origine.

Nel merito, l’ordinanza ha superato le censure. Il vizio motivazionale non sussiste, perché il provvedimento dettaglia i manufatti difformi e richiama il divieto di opere stabili. Quanto all’amovibilità, il Collegio ricorda la giurisprudenza amministrativa, che muove dal criterio funzionale e non strutturale: un’opera può non essere infissa al suolo e ugualmente difettare della natura precaria, se destinata a esigenze non temporanee. Il riferimento è a Cons. Stato, Sez. I, 14 ottobre 2025, n. 1085.

Applicando tale guida, il Tribunale valorizza le caratteristiche costruttive: il progetto assentito prevedeva case mobili prefabbricate su ruote, mentre uno dei manufatti presenta un cordolo di cemento armato e l’altro sedici pilastri in legno con plinti in cemento. Nessuno dei due ha ruote. A questi indizi si saldano il mancato smontaggio al termine della stagione 2025 e la pretesa di differire l’obbligo sino al 2029. Il complesso di tali elementi rivela la natura stabile delle opere, esclusa dal permesso.

Il terzo motivo è stato dichiarato carente di attualità, non essendo ancora stata irrogata alcuna sanzione amministrativa per l’inottemperanza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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