Accreditamento sanitario e silenzio della p.a. nel piano di rientro (TAR Calabria n. 1006 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie private, disciplinato dagli artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992 e dalla normativa regionale di settore, il termine di conclusione fissato dalla legge non è sospeso dalla richiesta di valutazione preventiva rivolta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Salute. Il decorso dei termini riprende dal momento in cui è trasmesso il parere dell’organismo tecnicamente accreditante e, in mancanza di un diverso termine specifico, si applica quello ordinario di trenta giorni. Il superamento del termine integra inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’autorità competente di provvedere entro un termine assegnato.

Il Fatto

La struttura sanitaria ricorrente gestisce un presidio autorizzato con decreto del Direttore Generale della Regione Calabria dell’8 novembre 2024 all’erogazione di prestazioni per i disturbi dell’apprendimento e per l’autismo. In data 20 marzo 2025 ha presentato domanda di accreditamento per lo svolgimento di prestazioni ambulatoriali in regime di Servizio Sanitario Regionale, articolate in quote settimanali distinte per fasce d’età e per tipologia di disturbo.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso, l’operatore sanitario ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., notificato il 6 ottobre 2025, per far accertare l’illegittimità dell’inerzia della Regione Calabria e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari. Nel corso del giudizio è emerso che l’ufficio commissariale, preso atto del parere favorevole dell’organismo tecnicamente accreditante, aveva redatto il decreto di accreditamento, trasmettendolo ai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Salute per una valutazione preventiva non ancora pervenuta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla pacifica spettanza all’ufficio commissariale della competenza in materia di accreditamento in regime di piano di rientro e rileva che il procedimento non è stato concluso con provvedimento espresso, in violazione dei termini normativamente fissati. Richiama, sul punto, la propria giurisprudenza (TAR Calabria, Sez. II, n. 958 del 2021; n. 268 del 2022), secondo cui la sequenza procedimentale è scandita dagli artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992 e dagli artt. 3 e 11 della legge regionale n. 24 del 2008, nonché dal regolamento attuativo approvato con decreto commissariale n. 81 del 2016.

Il Collegio ricostruisce il sistema dei termini: l’art. 11, comma 6, l.r. n. 24 del 2008 fissa in novanta giorni il termine per l’esame delle domande da parte della Commissione e in quindici giorni il successivo termine per il parere del Direttore generale dell’Azienda sanitaria. L’art. 12 del Regolamento disciplina l’attività istruttoria e, al comma 8, prevede che sino all’avvenuta trasmissione del parere del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria competente i termini per la conclusione del procedimento restano sospesi. L’organismo tecnicamente accreditante, istituito con decreto commissariale n. 95 del 2019, è competente per i pareri sulle sole procedure di accreditamento e di rinnovo.

Nel caso concreto, l’organismo ha trasmesso parere favorevole con PEC del 12 maggio 2025, mentre già il 25 marzo 2025 l’Azienda Sanitaria Provinciale aveva certificato la compatibilità dell’accreditamento con i LEA e con il fabbisogno di prestazioni. A partire dalla più recente di tali date — osserva il Tribunale — i termini sono ripresi e, in mancanza di un diverso termine specifico, il Direttore Generale del Dipartimento regionale aveva a disposizione trenta giorni, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d) l.r. n. 19 del 2001, per adottare il provvedimento finale.

Da qui la conclusione che l’inadempimento si è concretizzato allo spirare dell’11 giugno 2025. Il Tribunale esclude, infine, che la necessità di acquisire la valutazione preventiva dei due Ministeri possa incidere sul termine del procedimento, trattandosi di termine fissato per legge. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine al Commissario ad acta di provvedere entro il termine di giorni trenta dalla notificazione o comunicazione della sentenza, e condanna dello stesso alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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