Quesiti concorsuali e discrezionalità tecnica della Commissione (TAR Lazio n. 433 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta e la formulazione dei quesiti di un concorso pubblico, nonché l’individuazione dell’unica risposta esatta, rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato agli errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella degli organi a ciò preposti. Le opzioni di risposta non corrette costituiscono distrattori dotati di mera plausibilità, la cui funzione è di verificare la solidità della preparazione del candidato. La presenza di margini ermeneutici interpretativi nel quesito non integra di per sé ambiguità illegittima, essendo compatibile con la selezione dei profili più meritevoli.

Il Fatto

La ricorrente, docente di lingua e letteratura italiana, partecipava al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, classe di concorso A012, sostenendo la prova scritta il 28.03.2022. Conseguiva il punteggio di 68/100, inferiore alla soglia di 70/100, necessaria per l’accesso alla prova orale.

La candidata impugnava l’esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove orali lamentando la formulazione asseritamente ambigua del quesito n. 8, concernente la focalizzazione narrativa di un passo verghiano. La risposta dalla stessa indicata era stata valutata errata, con attribuzione di 0 punti. Chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della risposta e l’assegnazione dei 2 punti, con ammissione alla prova orale. Con motivi aggiunti impugnava poi la graduatoria finale della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dall’esame della eventuale tardività del ricorso accessorio. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della predisposizione dei quesiti come attività espressione di discrezionalità tecnica. La Commissione nazionale, composta secondo i criteri di legge, predispone e valida i quesiti alla luce del D.M. n. 326/2021, che ne disciplina numero, ripartizione e modalità di somministrazione casuale.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo, secondo cui la correttezza delle risposte non è sindacabile nel merito, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione degli organi preposti. Il riferimento al Cons. St., sez. VI, n. 2296 e n. 2302 del 2022 e alla n. 531 del 2022 chiarisce che il controllo è ammesso solo nei limiti dell’attendibilità obiettiva e della non manifesta incongruenza o travisamento rispetto ai presupposti fattuali.

Nel caso concreto, l’Amministrazione ha fornito ampia giustificazione delle ragioni della risposta ritenuta esatta, con riguardo allo specifico autore e al concetto di focalizzazione. Le risposte alternative sono qualificate come distrattori, dotati di mera plausibilità, la cui funzione è di orientare il candidato verso l’unica soluzione corretta. Il candidato deve correlare la domanda a tutte le opzioni e scegliere quella maggiormente esaustiva.

Il Collegio esclude la manifesta irragionevolezza, illogicità o incongruità del quesito, rilevando che i margini ermeneutici interpretativi non integrano vizio quando la selezione dei profili più meritevoli non resti ancorata alla consultazione di fonti isolate. Le censure avverso il mancato superamento della prova scritta sono pertanto respinte, con improcedibilità e comunque rigetto dei motivi aggiunti, stante l’identità dei vizi dedotti avverso la graduatoria definitiva. Le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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