Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3843 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che deduca il mancato adempimento del giudicato non è tenuto a provare l’inottemperanza. L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione grava sull’amministrazione intimata, e la sua inerzia integra il presupposto dell’ottemperanza. Accertata la perdurante inosservanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esatta esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inerzia nomina il commissario ad acta e ne disciplina l’attività. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorre dalla scadenza del termine assegnato in dispositivo.

Il Fatto

Con sentenza n. 4986/2022 del 07.11.2022 il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere a un docente la somma di euro 39.329,58 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, e a rifondere le spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre accessori, con attribuzione ai procuratori.

La sentenza è passata in giudicato il 07.05.2023 ed è stata notificata in formula esecutiva il 27.06.2023. Non essendo intervenuto alcun pagamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania. Ha chiesto la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario per la perdurante inottemperanza e la condanna dell’amministrazione all’astreinte e ai danni da ritardo. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama innanzitutto l’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce i presupposti del rito. La sentenza è divenuta definitiva e la copia esecutiva è stata notificata al Ministero e agli uffici territoriali. Il ricorso, pertanto, è fondato.

Il punto centrale riguarda la prova dell’adempimento. Il Ministero non ha dimostrato l’avvenuto pagamento, cioè il fatto estintivo che avrebbe dovuto provare. Il Collegio richiama il principio in tema di prova dell’adempimento affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. Poiché l’amministrazione non ha spiegato alcuna difesa, i fatti dedotti dal ricorrente in ordine al mancato pagamento restano non contestati. Ne deriva che l’inerzia del Ministero integra il presupposto dell’ottemperanza, come affermato da Cons. Stato, sez. II, n. 5072 del 22 maggio 2023.

Il giudice ordina quindi al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, con riferimento alla ricostruzione di carriera, all’adeguamento della fascia stipendiale e al pagamento delle somme liquidate, ove non ancora corrisposte. Il termine è di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della pronuncia, se anteriore.

In accoglimento della richiesta del ricorrente, il Collegio prevede che, alla scadenza del termine, in caso di perdurante inerzia si insedi il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero, senza diritto al compenso e senza facoltà di delega. Il commissario provvede, ad istanza di parte, entro ulteriori trenta giorni, previa verifica dell’adempimento anche successivo.

Quanto all’astreinte, il ritardo maturato giustifica la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Le penalità decorrono dall’eventuale inottemperanza nei termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. È invece respinta la domanda di ulteriori danni ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm., quantificati negli interessi e nella rivalutazione, perché non sono stati dimostrati pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già coperti dall’astreinte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500 oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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