Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 364 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo è ammissibile quando mira a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato. Il giudice amministrativo dichiara tale obbligo e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’esecuzione, con condanna alle spese secondo soccombenza. La sussistenza del diritto vantato e l’assenza di fatti estintivi o impeditivi rendono il ricorso fondato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Con tale pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 1.500,00, condannando l’Amministrazione a provvedere e al pagamento delle spese di lite. Notificato il titolo esecutivo e decorso inutilmente il termine legale, l’Amministrazione non ha adempiuto. Di qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La domanda è stata accolta in quanto volta a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Il giudice amministrativo ha verificato che il titolo esecutivo è stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione intimata. Ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
Sul piano probatorio, il Collegio ha rilevato per tabulas che l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento delle somme dovute. Ne ha tratto l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, corrispondendo alla ricorrente le somme liquidate.
Di conseguenza, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato fin d’ora, in caso di infruttuoso decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo soccombenza, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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